1 Giugno 2016

La mancata dicotomia perfetta dell’agrarietà civilistica e fiscale

di Luigi Scappini
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È indubbio che la definizione di imprenditore agricolo quale si ricava dall’articolo 2135, cod. civ., rappresenti il punto di partenza per la successiva disamina delle ricadute in termini di tassazione del reddito dallo stesso prodotto e non solo.

A bene vedere, l’intera costruzione del diritto tributario è strettamente collegata agli aspetti civilistici: in assenza di una qualifica civilistica di imprenditore agricolo, le norme fiscali non si rendono applicabili.

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