5 Dicembre 2013

La mediazione tributaria colpisce ancora

di Fabio Pauselli
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A seguito di alcune modifiche presenti all’interno della Legge di Stabilità, la mediazione tributaria torna a far parlare di sé. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

Mediazione tributaria come condizione di procedibilità

Si stabilisce che la presentazione del reclamo rappresenta condizione di procedibilità del ricorso e non più di ammissibilità. Si ricorda che la disciplina vigente prevede, ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92, che “la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso”. Come abbiamo avuto modo di rilevare in un precedente articolo, il mancato espletamento di un tale adempimento dovrebbe, al più, limitare temporaneamente la fase processuale ma non compromettere in toto il diritto di difesa costituzionalmente spettante a ciascun contribuente.

Questa prima modifica risulta essere, inevitabilmente, quella più rilevante poiché, in assenza del reclamo, non è pregiudicato il diritto del contribuente di proseguire il contenzioso. Tuttavia, ove il ricorso venisse depositato prima del decorrere dei 90 giorni stabiliti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate potrà eventualmente chiederne l’improcedibilità al Presidente della competente Commissione Tributaria al fine di interrompere il giudizio in attesa che si concluda il tentativo di mediazione.

Contributi previdenziali

L’eventuale esito positivo della mediazione contemplerà anche la sanatoria degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla rideterminazione delle imposte sui redditi, senza addebito di interessi e sanzioni.

Sospensione della riscossione

Ulteriore modifica di rilievo è quella relativa alla sospensione della riscossione sino alla data dai cui decorrono i termini per la costituzione in giudizio del contribuente. Questa risulta essere una modifica molto importante poiché riallinea quella discrasia temporale che si è venuta a creare tra il termine per esperire il tentativo di mediazione (90 giorni) e il termine di esecutività degli accertamenti (60 giorni), periodo durante il quale il contribuente risulta esposto ad una mancata tutela cautelare rappresentata dall’istanza di sospensione giudiziale che, solitamente, viene presentata in sede di costituzione in giudizio.

Sospensione feriale

Altra importante modifica è quella che riguarda l’applicazione delle disposizioni concernenti i termini processuali al computo dei 90 giorni entro cui si deve chiudere la procedura di mediazione. Finora la procedura di mediazione era considerata una mera attività amministrativa e, pertanto, non soggetta alla sospensione feriale che decorre dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. In questo modo, invece, anche la fase di mediazione soggiacerà a questa sospensiva, evitando che vengano inviate proposte di mediazione in periodi “improponibili” (ad esempio, come accaduto al sottoscritto, il 14 agosto).

Chi scrive è dell’avviso che il Legislatore, nonostante le migliorie apportate, abbia perso l’ennesima occasione per potenziare definitivamente gli altri strumenti deflattivi del contenzioso (in primis l’accertamento con adesione). Si ritiene, infatti, che la modifica concernente l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, finirà per affollare ulteriormente il lavoro delle Commissioni Tributarie. Inoltre si è voluto allineare la normativa tributaria con quella prevista in ambito civile (dove se non viene attivata la mediazione la causa è improcedibile) dimenticandosi, tuttavia, che mentre nel civile la mediazione è svolta da un organismo indipendente rispetto alle parti, in ambito tributario la fase di mediazione continua ad essere svolta da un ente che, contemporaneamente, è mediatore e parte in causa!

Non dimentichiamoci, infine, che allo stato attuale le modifiche apportate all’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92, ove venissero confermate dalla Camera, saranno applicabili soltanto per gli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Stabilità; in questo modo, quindi, la disciplina attuale rimarrebbe applicabile ai processi tributari instaurati precedentemente e sui quali, in assenza del reclamo/mediazione, incomberebbe comunque il rischio di inammissibilità del ricorso.