La previgente disciplina di maggiorazione dell’ammortamento, da ultimo prorogata dal D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), per quanto concerne il super ammortamento, e dalla L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per quanto concerne l’iper ammortamento, resta applicabile agli investimenti in beni strumentali “prenotati al 31.12.2019” ovvero in caso di contestuale:
- ordine confermato dal fornitore;
- versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.
L’attuale disciplina è applicabile in un ambito temporale circoscritto al periodo d’imposta 2020, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.
Il credito d’imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.
L’ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997.
L’utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La compensazione del credito d’imposta non soggiace ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, di cui all’articolo 34 L. 388/2000 e di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ma deve rispettare le seguenti regole:
- deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
- decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;
- richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
- sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale.
Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:
- beni compresi nell’articolo 164, comma 1, Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto);
- beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Quanto agli oneri documentali, anch’essi risultano modificati nella nuova disciplina.
In relazione agli investimenti dell’allegato A e dell’allegato B annessi alla Legge di Bilancio 2017 di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000 (euro 500.000 nella precedente disciplina), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice (una perizia tecnica giurata nella precedente disciplina), redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.
In caso di beni di costo unitario inferiore o uguale a euro 300.000 resta ferma la facoltà di adempiere all’obbligo di attestazione con una dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante, di cui al D.P.R. 445/2000.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.
Il credito d’imposta è commisurato al costo di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b),Tuir.
Il nuovo assetto degli incentivi per investimenti in beni strumentali è strutturato, quanto ad intensità e limiti di costo, in relazione alle seguenti diverse tipologie di beni agevolabili:
- beni materiali strumentali nuovi, i medesimi di cui alla previgente disciplina del super ammortamento introdotta dalla 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- beni materiali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell’iper ammortamento dei beni materiali;
- beni immateriali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell’allegato B annesso alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell’iper ammortamento dei beni immateriali.
Nella tavola sinottica di seguito illustrata si riepilogano le aliquote del credito ed i tetti per investimenti complessivi, nonché il numero di quote annuali di fruizione in compensazione, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 per ciascuna categoria di beni strumentali sopra identificata:
Categoria di bene | Investimenti complessivi | Credito d’imposta | Quote annuali |
Bene materiale strumentale nuovo – ex super ammortamento | Fino a 2 milioni di euro | 6% | 5 |
Bene materiale strumentale nuovo compreso in allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni materiali | Fino a 2,5 milioni di euro | 40% | 5 |
Oltre 2,5 milioni di euro Fino a 10 milioni di euro | 20% |
Oltre 10 milioni di euro | 0 |
Bene immateriale strumentale nuovo compreso in allegato B Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni immateriali | Fino a 700.000 euro | 15% | 3 |
Complessivamente si osserva
- una lieve riduzione delle intensità dell’agevolazione per beni materiali, accompagnata da una tendenziale accelerazione del periodo di fruizione rispetto alla durata del periodo di ammortamento fiscale del cespite,
- il potenziamento del beneficio, sia in termini di intensità sia in termini di periodo di godimento, a favore dei beni immateriali compresi nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017,
- l’estensione della platea delle imprese beneficiarie a favore delle Pmi, agendo sull’abbassamento dei limiti complessivi di investimento.