La mini Ires “dimentica” le S.r.l. trasparenti
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa nuova norma agevolativa c.d. “mini Ires” sembra aver dimenticato le società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 Tuir, in quanto l’ambito normativo di applicazione si riferisce testualmente alle sole società trasparenti di cui all’articolo 115 Tuir (cd. “grande” trasparenza), mentre, con riferimento ai soggetti Irpef, si citano giustamente solo le imprese individuali e le società di persone commerciali.
Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che l’articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto una nuova agevolazione che prevede la riduzione di 9 punti dell’Ires (o dell’Irpef) al minor importo che risulta dal confronto tra i due seguenti parametri:
- utili dell’esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili (rientrano in tale ambito, ad esempio, riserve per valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, quelle per utili su cambi non realizzati, ecc.);
- sommatoria tra investimenti in beni strumentali nuovi (a loro volta presi in base al minore tra ammortamenti dell’anno e “delta” positivo tra costo fiscale degli stessi al termine di ciascun esercizio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2018) e costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, che produrrà i primi effetti a partire dal periodo d’imposta 2019, il comma 28 precisa che si rende applicabile alle società ed agli enti indicati nell’articolo 73 Tuir, e quindi a tutte le società di capitali ed agli enti (per quelli non commerciali limitatamente all’eventuale attività commerciale esercitata).
Il successivo comma 31 si occupa dei soggetti Ires che hanno optato per il consolidato fiscale nazionale (articoli da 117 a 129 Tuir), ovvero per quello mondiale (articoli da 130 a 142 del Tuir) stabilendo in buona sostanza il trasferimento dell’agevolazione, determinata in capo a ciascuna consolidata, alla capogruppo che determina l’imponibile di gruppo.
Per quanto riguarda invece le società che hanno optato per la trasparenza fiscale, il comma 32 richiama solamente l’articolo 115 Tuir, che, come noto, disciplina la trasparenza tra società di capitali (cd. “grande” trasparenza) stabilendo che l’agevolazione è determinata dalla società partecipata ed è trasferita alle società partecipanti in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.
Infine, il comma 33 si occupa di disciplinare la modalità di utilizzo dell’agevolazione per i soggetti Irpef, richiamando le imprese individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità ordinaria, prevedendo poi la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per le imprese in semplificata (in presenza di determinate condizioni che consentano di determinare gli utili accantonati).
Nulla viene detto in merito alle società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 Tuir, per le quali sembrerebbe quindi precluso l’accesso all’agevolazione, il che non pare accettabile trattandosi di soggetti Ires di cui all’articolo 73 Tuir al pari delle altre che non hanno optato per la trasparenza.
Anche per tali società, quindi, parrebbe logico ritenere che l’agevolazione, determinata dalla società, sia trasferita ai soci (persone fisiche) e da questi utilizzata secondo le regole disposte dal comma 33 dell’articolo 1 in questione, ossia riducendo di 9 punti percentuali l’Irpef gravante sul reddito complessivo dei soci stessi, partendo da quello soggetto ad aliquota più elevata.
Sul punto, tuttavia, è necessaria almeno un’interpretazione in tal senso dell’Agenzia delle entrate, o, meglio ancora, una modifica normativa che corregga la “dimenticanza”.