La minusvalenza non spaventa più il realizzo controllato del conferimento
di Ennio VialSono passati ormai alcuni mesi da quando l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 56/E/2023, ha sdoganato il conferimento a realizzo controllato, anche nel caso in cui da tale operazione emerga una minusvalenza. Ciò può accadere, ovviamente, quando l’incremento del patrimonio netto nella società conferitaria – che necessariamente non può che coincidere con il valore di iscrizione della partecipazione all’attivo – risulta di ammontare inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio.
Supponiamo, ad esempio, che il socio abbia un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di 100, calibrando l’incremento del netto della conferitaria a 100, si evita l’emersione della plusvalenza. Ebbene, potrebbe accadere che il conteggio, tutt’altro che agevole in diversi casi, sia impreciso e che, a distanza di tempo, magari a seguito di verifica da parte dell’ufficio, il costo effettivo ammonti a 101. In questo caso, emerge una minusvalenza di 1 che la precedente prassi dell’Agenzia delle entrate riteneva indeducibile (risoluzione n. 38/E/2012).
In tal senso, si pone anche la più recente risoluzione n. 56/E/2023.
La questione, tuttavia, era complicata dal fatto che il principio di diritto n. 10/2020 aveva avuto modo di asserire che, in questi casi, il regime del realizzo controllato verrebbe meno per ricadere in modo inesorabile nell’alveo della regola generale dell’articolo 9, Tuir. In luogo dell’incremento del netto, pertanto, la plusvalenza verrebbe determinata confrontando il costo fiscale con il valore normale.
Per evitare questo rischio, i contribuenti più accorti erano soliti prevedere quello che io chiamo “il cuscinetto di sicurezza”, ossia un delta positivo tra l’incremento del netto ed il costo fiscale. L’eventuale emersione di un costo fiscale più alto avrebbe, quindi, determinato una minore plusvalenza, salvaguardando, tuttavia, l’applicazione del regime del realizzo controllato.
Alla luce della nuova interpretazione contenuta nella citata risoluzione n. 56/E/2023, tuttavia, il “cuscinetto di sicurezza” diventa forse una cautela superflua e sarà, quindi, possibile attestare l’incremento del netto sul costo fiscale, anche se questo non dovesse essere determinato in modo così preciso.
L’eventuale emersione di una minusvalenza non presenterebbe più gli effetti nefasti descritti in precedenza e ciò, come abbiamo visto, rasserena gli operatori. L’emersione della minusvalenza, tuttavia, è una casistica da evitare, in quanto è tutt’altro che certo il fatto che la sua indeducibilità si trasfonda in un valore fiscale della partecipazione più alto di quello di iscrizione.
Infatti, tornando al nostro esempio, se iscrivo la partecipazione a 100, in presenza di un costo fiscale in capo al socio pari a 101, è oltremodo incerto ritenere che il costo fiscale della partecipazione, in capo alla società conferitaria, sia di 101 con un disallineamento di 1, solo perché la minusvalenza è indeducibile.
Anzi, personalmente sono convinto del contrario. Non dobbiamo trascurare che il conferimento, di cui all’articolo 177, comma 2 o comma 2 bis, Tuir, ancorché a realizzo controllato o (per usare le parole dell’Agenzia delle entrate contenute nella risposta n. 170/2020) a neutralità indotta, non è un regime di neutralità fiscale.
L’indeducibilità della minusvalenza discende dal fatto che la stessa non nasce dal confronto con un prezzo di cessione o da un valore normale, bensì da un valore pilotato – seppur legittimamente – dal contribuente.
Ammettere la deducibilità di una simile minusvalenza aprirebbe le porte a riconoscere la possibilità di precostituirsi delle minusvalenze da inserire nel quadro RT in cambio di una compromissione del costo fiscale delle partecipazioni che risulterebbe (in capo alle conferitarie) inferiore a quello in capo al conferente persona fisica.
Questa compromissione del costo fiscale, inoltre, non risulterebbe nemmeno foriera di significativi aggravi fiscali, atteso che, in molti casi, le partecipazioni possono beneficiare del regime pex, di cui all’articolo 87, Tuir, per cui la maggior plusvalenza risulterebbe soggetta a tassazione solo sul 5% del suo ammontare.