La “moratoria ABI” sui mutui e sui contratti di leasing finanziario
di Alessandro PeriniTra il novero degli “adempimenti di fine anno” di cui gli studi professionali debbono tener conto, per poter far fronte tempestivamente alle esigenze, anche estemporanee e “last minute” dei propri clienti, rientra anche la richiesta delle agevolazioni previste dall’Accordo per il Credito, raggiunto il 1° luglio 2013 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese.
Difatti, l’agevolazione, la cui scadenza originaria era il 30 giugno del 2014, è stata prorogata dall’ABI nel corso dell’estate per ulteriori sei mesi e spirerà, pertanto, il 31 dicembre 2014.
Come noto, l’Accordo per il Credito permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti all’accordo:
- la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui a medio-lungo termine;
- la sospensione per 12 mesi della quota capitale dei canoni di leasing finanziario immobiliare;
- la sospensione 6 mesi della quota capitale dei canoni di leasing finanziario mobiliare;
- l’allungamento della durata dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari;
- l’allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa e del credito agrario di conduzione;
- un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Il requisito principale per l’accesso a uno degli interventi previsti dall’Accordo è la presenza di una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica, verificabile per la presenza di uno dei seguenti indicatori:
- riduzione del fatturato;
- riduzione del margine operativo rispetto al fatturato;
- aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.
Diversamente dalle precedenti iniziative del passato (“Nuove misure per il credito alle PMI”, del 28 febbraio 2012, e “Avviso comune”, del 3 agosto 2009), e limitatamente al comparto edilizio, possono essere oggetto di sospensione per 12 mesi anche le aperture di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, a patto che la struttura finanziaria dell’operazione preveda un piano di rientro all’interno del quale siano identificabili quote capitale e quote interessi delle rate, tali da consentire la realizzazione di una operazione di sospensione analoga a quella prevista per i mutui.
Le banche e gli intermediari finanziari richiedono all’impresa elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale, ulteriori rispetto ai documenti ufficiali desumibili dai bilanci approvati o dai modelli Unico delle imprese interessate (bilanci infrannuali, portafoglio ordini, business plan, cash flow). Una documentazione analitica, con la spiegazione del motivo per cui si richiede l’attivazione di una delle misure previste dall’Accordo, è utile all’istituto per addivenire alla delibera della misura richiesta.
La misura principale, tra quelle previste dall’Accordo, è sicuramente la cosiddetta “Moratoria ABI”: possono beneficiare della sospensione della quota capitale delle rate tutti i contratti di mutuo a medio-lungo termine (chirografari ed ipotecari) ed i contratti di leasing finanziario (non quelli di leasing operativo) immobiliari e mobiliari già in ammortamento alla data del 1° luglio 2013, che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi delle Nuove Misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 (non rileva, invece, che il beneficio sul medesimo contratto sia stato fruito ai sensi dell’Avviso comune del 3 agosto 2009).
Durante la sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito; al termine della sospensione (di 6 mesi per i leasing mobiliari ovvero di 12 mesi per i leasing immobiliari e i mutui) l’impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario, che, pertanto, prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Le operazioni di sospensione devono essere obbligatoriamente realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario, senza la necessità di prestare garanzie aggiuntive e senza la possibilità per l’istituto di credito o la società di leasing di applicare commissioni o maggiorazioni del tasso di interesse rispetto a quanto già pattuito nei contratti originari.
Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e avere un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 250 unità ed un fatturato annuo minore di € 50.000.000 (oppure un totale di attivo di bilancio minore di € 43.000.000). Non vi sono esclusioni con riferimento alla forma giuridica dell’impresa: possono presentare le domande, pertanto, imprese individuali, società di persone e società di capitali. L’unica condizione oggettiva richiesta è che i mutui e i contratti di leasing finanziario siano già stati stipulati tra le parti alla data del 1° luglio 2013. L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Un’altra misura prevista dall’Accordo consiste nell’allungamento delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa: tale agevolazione riguarda le anticipazioni su crediti certi ed esigibili che non sono state onorate dal debitore principale, originando insoluti (sono escluse le anticipazioni non ancora giunte a scadenza). Considerata la particolare natura della fattispecie, ai fini dell’ammissibilità delle anticipazioni alla richiesta di allungamento, non sussiste il requisito in base al quale l’anticipazione debba trovarsi in essere alla data del 1° luglio 2013. Non sono compresi in tale misura né i finanziamenti all’importazione (perché non costituiscono un’operazione di anticipazione di crediti), né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti (perché i requisiti di certezza ed esigibilità del credito si verificano solo con l’adempimento della prestazione nei confronti della controparte contrattuale).
Possono accedere alle iniziative le PMI che alla data di presentazione della domanda non hanno posizioni classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni ovvero procedure esecutive in corso.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza alle banche o agli intermediari finanziari, pertanto, si ricorda che è il 31 dicembre 2014.