18 Luglio 2023

La motivazione dell’avviso di liquidazione fondato sul giudicato

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La motivazione dell’avviso di liquidazione costituisce, in materia tributaria, questione di grande attualità e rilevante interesse.

In generale, occorre premettere che la motivazione dell’atto impositivo – avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum della pretesa tributaria per approntare idonea difesa – è differenziata in relazione alla funzione di ciascun atto.

In tal senso, secondo giurisprudenza costante, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione Finanziaria, è sufficiente che la motivazione dell’avviso di liquidazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 bis, D.P.R. 131/1986, del dovere di allegazione delle informazioni date dal cedente, ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento (Cass. Civ., sent. n. 25153/2013).

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