4 Marzo 2016

La natura della comunicazione di revoca dell’incentivo fiscale

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 560/2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di recupero del credito d’imposta ottenuto grazie all’incentivo fiscale previsto ai sensi dell’art.4, L. n.449/97 soffermandosi, in particolare, sulla natura del provvedimento di revoca del beneficio quale presupposto per l’emissione dell’atto di recupero.

La normativa testé richiamata prevede la possibilità per le medio-piccole imprese che facciano nuove assunzioni di godere di un credito d’imposta, salva la possibilità di revoca dell’incentivo fiscale qualora dall’attività di controllo emergano cause che implicano la perdita del beneficio (comma 1: “Alle piccole e medie imprese…che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi”).

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