La natura “dilettantistica” dell’asd deve derivare da forma e sostanza
di Carmen MusuracaGuido MartinelliLe associazioni sportive dilettantistiche, pur non essendo tenute per legge alla predisposizione e conservazione della scritture sociali e contabili obbligatorie, devono comunque dimostrare la loro natura “dilettantistica” attraverso elementi di carattere formale e sostanziale, pena il disconoscimento delle agevolazioni fiscali godute.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza n. 651 del 2015, rigetta l’appello proposto da un’associazione sportiva dilettantistica avverso la sentenza sfavorevole della Commissione Provinciale in relazione al disconoscimento della natura di ente non commerciale e del diritto a godere del regime di favore proprio di questi enti derivante da un accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate per l’annualità 2006.
All’atto della verifica, infatti, era emersa l’assenza o la cattiva tenuta di numerosi documenti contabili e sociali quali il libro soci, libro verbali assemblee, il prospetto dei corrispettivi, e in aggiunta a ciò gli accertatori avevano riscontrato la mancata redazione di un rendiconto economico finanziario con prova di avvenuta approvazione dall’assemblea essendosi l’associazione limitata solo alla tenuta della contabilità su software contabili presso il computer presente nella sede sociale.
L’amministrazione finanziaria aveva, infine, rilevato la presunta distribuzione di utili a seguito dell’avvenuto riconoscimento di compensi erogati agli amministratori e la mancata partecipazione degli aderenti alla vita dell’associazione non essendo riscontrabile nulla dai verbali delle assemblee non predisposti per l’annualità in esame.
L’associazione aveva affidato le proprie difese alla circostanza che non risulta esserci nessuna normativa che vieta la corresponsione di compensi agli amministratori né alcuna disposizione in merito all’obbligo di tenuta dei libri sociali, derubricando, infine, l’assenza del rendiconto e del relativo verbale di assemblea di approvazione a mera irregolarità formale da sola non sufficiente a comportare il disconoscimento della natura dell’ente, essendo rilevabili comunque dal supporto telematico tutte le informazioni amministrative relative all’associazione.
Tenuto conto delle rispettive difese di parte la Commissione Toscana innanzitutto rileva “che le associazioni sportive pur non essendo obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, devono comunque porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura “dilettantistica” e le modalità di esercizio dell’attività, laddove il rendiconto economico finanziario rappresenta senza dubbio uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione, da cui poter desumere non soltanto il risultato economico dell’anno, ma anche la corretta destinazione degli utili di esercizio ovvero delle modalità di copertura delle eventuali perdite.
Confermano, dunque, i Giudici la visione secondo cui la mole di adempimenti formali richiesti alle realtà sportive dilettantistiche, seppur non espressamente prevista per legge, rappresenta invece un’ arma a disposizione delle genuine associazioni che, attraverso la corretta tenuta dei libri sociali e contabili, hanno modo di provare documentalmente ed in maniera incontestabile l’effettiva esistenza del sodalizio come soggetto giuridico nel quale c’è una concreta e sostanziale condivisione di finalità oltre che delle scelte gestorie e sconfessare, di conseguenza, la teoria sempre seguita dall’amministrazione finanziaria e cioè che l’associazione abbia come unica finalità quello del risparmio fiscale nella gestione e organizzazione dell’attività sportiva da parte di pochi.
“La perdita della qualità, di ente non commerciale in capo alla contribuente”, continua la Commissione” deve quindi essere riconosciuta, non per le singole mancanze, la cui presenza viene pur ammessa dalla parte con intento giustificativo, ma a seguito di un percorso giuridico che ha portato a rilevare mancanze formali e sostanziali tali da far presumere la qualità di associazione (…) commerciale. In tal senso è di fondamentale importanza la mancanza del bilancio consuntivo, documento base per la dimostrazione della inesistenza del fine di lucro.
Quanto sopra, connesso alle altre irregolarità di sostanza quali la mancanza dei libri sociali, la mancanza di ogni scrittura contabile anche elementare, dimostra un quadro di irregolarità complessivo.”