La natura giuridica del trust nell’ambito civilistico
di Luigi FerrajoliCon la sentenza del 10/06/2013, il Tribunale di Reggio Emilia analizza i più recenti orientamenti dottrinali relativi alla natura dell’istituto del trust e agli effetti giuridici conseguenti alla sua costituzione.
Nella fattispecie in commento il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia si trova a decidere in un caso di opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti di un trust in persona del trustee: dalla particolare vicenda il Giudice trae lo spunto per analizzare la natura giuridica di tale istituto, giungendo a respingere la teoria, mutuata dalla normativa fiscale, che qualifica il trust come soggetto giuridico vero e proprio, centro autonomo di diritti ed obblighi, rappresentato dal trustee.
Nel caso concreto, l’opponente notificava il ricorso ad un trust in persona del trustee, richiamando la teoria, avallata anche in un’ordinanza del Tribunale di Brescia del 12/10/2004, secondo cui il trust creerebbe uno sdoppiamento del diritto di proprietà tra due soggetti, una “dual ownership” tale per cui i beni in trust non sarebbero né del settlor (disponente), né del trustee, con conseguente equiparazione dell’istituto ad un ente collettivo, rappresentato dal trustee.
Tale concetto di soggettività giuridica del trust, secondo il ricorrente, troverebbe fondamento normativo nell’articolo 73 Tuir, secondo cui: “Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: … b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.
Il Tribunale di Reggio Emilia respinge la teoria espressa dal ricorrente, rilevando che la disciplina fiscale richiamata dal ricorrente non incide sulla natura civilistica del trust ed evidenziando che il concetto esposto è frutto di un’erronea comprensione di tale istituto, peraltro già criticata dalla dottrina: secondo il Giudice infatti “se non vi è dubbio che i beni in trust non sono (più) del disponente, non è corretto definire il trust-fund come un patrimonio privo di riferibilità ad un determinato soggetto; la titolarità dei cespiti appartiene al trustee e nemmeno la cosiddetta equitable ownership spettante al beneficiario ha connotati di realità”.
Interessante è inoltre il richiamo alla più recente dottrina italiana secondo cui “Il fatto che per effetto della istituzione di un trust alcuni beni risultino separati dal patrimonio personale del soggetto cui questi sono intestati, non implica che il trust costituisca un centro autonomo di diritto e obblighi. In una prospettiva più ampia è infatti possibile affermare che il fenomeno della separazione patrimoniale non determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto ma richiede soltanto la riferibilità del patrimonio separato ad un soggetto che nel caso in questione è il trustee”.
A sostegno della negazione della soggettività del trust, il Tribunale di Reggio Emilia cita inoltre alcune pronunce di legittimità: in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 28363 del 22/12/2011, nella quale è affermato che “Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l’unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto”, oltre alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16605 del 15/07/2010, che si è espressa analogamente in materia di fondi di investimento.
Interessante è inoltre il fatto che, secondo il Tribunale, l’erronea individuazione del trust quale soggetto giuridico autonomo comporta problemi di natura processuale, oltre che di merito: in primo luogo infatti il Giudice ritiene illegittima la notifica indirizzata al trust in persona del trustee; tuttavia il vizio deve ritenersi sanato poiché l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, essendo pervenuto all’effettivo destinatario, ovvero il trustee.
In secondo luogo, l’identificazione del trust quale soggetto passivo dell’esecuzione forzata determina un problema circa la corretta instaurazione del rapporto processuale nella procedura espropriativa, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo al trust.