La natura sanzionatoria della confisca per equivalente
di Luigi FerrajoliIl sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non richiede l’esistenza di un collegamento fra il bene oggetto della misura cautelare ed il reato dal momento che riveste una natura esclusivamente sanzionatoria.
In tale senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza 7180/2017 nella quale viene richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confisca per equivalente mira a ripristinare la situazione economica del reo modificata dalla commissione dell’illecito, sterilizzandone le utilità tratte, ma, a differenza della confisca diretta, opera mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di valore corrispondente a queste utilità, che risultano in sé non più aggredibili.
Pertanto, la misura è parametrata al profitto o al prezzo del reato soltanto sotto il profilo quantitativo, cosicché l’ablazione va a colpire una parte del patrimonio del reo che in sé non ha alcun collegamento o rapporto di pertinenzialità con il reato: è il reo che viene direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche, non la cosa in quanto derivante dal reato, dal che il carattere sanzionatorio della confisca per equivalente.
Si tratta, quindi, di una misura connotata da un evidente carattere afflittivo, che non ricorre nella confisca diretta, immediatamente legata alla cosa oggetto del profitto da rimuovere in un’ottica riparatoria.
La Corte di Cassazione ha proceduto ad esaminare la questione relativa alla possibilità – in materia di reati tributari – di disporre il sequestro finalizzato alla confisca in presenza di un piano rateale di pagamento del dovuto contratto con l’Amministrazione finanziaria, in corso di svolgimento, in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 74/2000.
Sul punto la Corte, richiamando la sua prevalente giurisprudenza, ha affermato che in termini generali il sequestro è applicabile sia pure fino alla concorrenza delle sole somme alla data del sequestro ancora dovute, dal momento che la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l’adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall’impegno, esplichi i suoi effetti qualora il versamento promesso non si verifichi.
La Cassazione ha chiarito come debbano essere interpretate le espressioni dall’evidente carattere atecnico contenute nella citata disposizione dell’articolo 12-bis: cioè la nozione di “impegno” ed il riferimento alla “non operatività” della confisca.
In relazione alla nozione di impegno, precisato che un’interpretazione letterale potrebbe indurre a ritenere sufficiente una mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento, svincolata da ogni scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti dell’Amministrazione, la Corte afferma che tale conclusione condurrebbe ad una “sostanziale neutralizzazione generalizzata dell’istituto, in contrasto con i criteri di logicità e ragionevolezza”, in quanto l’operatività dell’istituto verrebbe a dipendere dal proposito unilaterale del debitore. Per tale motivo è privilegiata una lettura maggiormente restrittiva che reputi necessari obblighi assunti in maniera formale, tra i quali figurano, ad esempio, i casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di transazione fiscale, nonché le procedure di rateizzazione automatica o a domanda del contribuente.
Quanto alla previsione secondo cui la confisca non opera nel caso in cui vi sia stata l’assunzione di un impegno formale al pagamento, la Corte precisa che tale previsione non può essere intesa nel senso che l’assunzione dell’impegno comporti che il giudice non debba, in sede di condanna, disporre la confisca ma potendo farlo solo qualora il contribuente non rispetti l’obbligo assunto. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con i canoni di ragionevolezza e funzionalità dal momento che conseguenza di tale impostazione sarebbe quella di escludere che dopo l’assunzione dell’impegno possa procedersi al sequestro preventivo e, ove questo fosse già stato disposto, di vederne caducati gli effetti. Ma non potendosi disporre il sequestro, i beni sottoponibili a confisca permarrebbero nella disponibilità dell’avente titolo, con il conseguente rischio che vengano alienati o comunque sottratti al soddisfacimento della pretesa creditoria dell’erario, così frustrando l’obiettivo perseguito dalla legge.
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, un’interpretazione della locuzione “la confisca non opera” coerente con la ratio della norma, è quella che afferma che la confisca “non operativa” sarebbe una confisca applicata ma non eseguibile perché non (ancora) produttiva di effetti, la cui produzione sarebbe subordinata (condizionata) al verificarsi di un evento futuro e incerto, costituito dal mancato pagamento del debito. Fermo restando che, come recita il comma 2 dell’articolo 12-bis, essa dovrà, comunque, diventare efficace allorquando l’impegno non sia stato rispettato ed il versamento promesso non si sia verificato.
La misura ablatoria – secondo la Corte di Cassazione – diverrà pienamente produttiva di effetti solamente al verificarsi della condizione sospensiva costituita dal mancato pagamento, allorché il PM reso edotto dell’inadempimento del contribuente tramite una comunicazione dell’Amministrazione finanziaria, potrà dare esecuzione alla confisca, salva restando la facoltà dell’interessato di ricorrere al giudice della cautela o al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’incidente di esecuzione ex articolo 666 c.p.p.