14 Luglio 2017

La nomina degli amministratori delle S.p.a.

di EVOLUTION
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Le S.p.a. possono scegliere tra tre diverse forme di amministrazione: il sistema tradizionale, il sistema monistico e il sistema dualistico. Se lo statuto non dispone diversamente, trova applicazione il modello tradizionale, e la funzione amministrativa è esercitata dall’amministratore o dal Consiglio di Amministrazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina che regola la nomina degli amministratori nel modello tradizionale.

I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo; successivamente, invece, sono nominati dall’assemblea ordinaria. La competenza dell’assemblea ordinaria è inderogabile salvo alcuni casi espressamente previsti dalle disposizioni codicistiche.

Ai sensi dell’articolo 2386 cod. civ., se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.

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