24 Febbraio 2016

La non imponibilità dipende dalla natura del canone non riscosso

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come noto, l’articolo 26 del Tuir al comma 1 in merito ai canoni di locazione non riscossi sancisce, per i soli redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, che gli stessi non concorrano a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Il legislatore non è ancora intervenuto con riguardo al mancato percepimento dei canoni di locazione non abitativi, tuttavia sia la giurisprudenza che la prassi hanno avuto modo di esprimersi sulla questione.

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 362 del 2000, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro percezione e tale disposizione rimarrà operativa solo fino a quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico. In caso di risoluzione del rapporto, il riferimento a detto corrispettivo non sarà più praticabile e tornerà in vigore la regola generale. La sentenza inoltre dispone che il locatore possa utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione, attribuendo in questo modo, come argomenta la stessa Amministrazione finanziaria nella circolare 11/E/2014, al sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative una natura tutt’altro che gravosa.

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