21 Gennaio 2017

La non imponibilità IVA per i servizi accessori alle piccole importazioni

di Marco Peirolo
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Nella disciplina vigente prima delle modifiche operate dalla L. n. 115/2015 (Legge europea 2014), i servizi accessori alle importazioni di valore trascurabile si consideravano imponibili ai fini IVA se non assoggettati ad imposta in dogana. Tale conclusione, costantemente sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, trovava conferma nell’interpretazione dell’articolo 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con il successivo articolo 69, comma 1, per cui, ai fini della non imponibilità dei servizi di trasporto eseguiti in Italia sarebbe stata sufficiente l’inclusione dei relativi corrispettivi nella base imponibile all’importazione ai fini del pagamento dell’IVA, tanto sui beni importati quanto sui servizi ad essi accessori, solo se dovuta e senza duplicazione d’imposta.

Ne discendeva, più nello specifico, l’applicazione dell’IVA per i servizi relativi ai beni introdotti nel territorio dello Stato senza pagare l’imposta in dogana in quanto di valore non superiore a 22,00 euro, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 489/1997, ovvero perché oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale.

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