12 Luglio 2019

La nota di accredito segue il regime dell’operazione principale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le note di variazione in diminuzione relative ad operazioni effettuate con il regime forfettario devono essere emesse applicando lo stesso regime.

È quanto emerge dalla lettura della risposta all’istanza di interpello n. 227, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate, a seguito di un’istanza presentata da una società che aveva ricevuto una fattura da un Consulente Tecnico d’Ufficio (Ctu) nell’ambito di un procedimento giudiziario pendente davanti al Tribunale avente ad oggetto l’esecuzione di opere civili.

In tale contesto il Ctu aveva emesso una fattura a carico della società Alfa (interpellante) senza l’applicazione dell’Iva in quanto tale soggetto rientrava nel regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 59, L. 190/2014 (sulla stessa prestazione non è stata altresì applicata alcuna ritenuta d’acconto come previsto dallo stesso articolo 1, comma 67, L. 190/2014).

Successivamente la società Alfa aveva contestato la fattura emessa dal Ctu a suo carico, ritenendo eccessivo l’importo, e nelle more del giudizio le parti erano pervenute ad un accordo transattivo a seguito del quale l’importo della prestazione era stato ridotto.

A fronte della descritta vicenda si chiede quindi se la nota di variazione in diminuzione che il Ctu deve emettere, pari all’importo determinato in sede transattiva, possa essere emessa senza applicazione dell’Iva, al pari di quanto avvenuto per la fattura originaria.

In primo luogo, l’Agenzia delle entrate osserva che la transazione è un accordo che ha l’obiettivo di comporre una lite tramite reciproche concessioni, e come tale rientra tra le fattispecie, contemplate nell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, che giustificano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione.

Secondo tale norma, infatti, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte a seguito di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, il cedente del bene ha diritto di portare in detrazione la corrispondente imposta (in base all’importo della nota di variazione).

Secondo quanto precisato nella risoluzione 85/E/2009, la nozione di situazioni “simili” a quelle contemplate nel comma 2 dell’articolo 26, deve essere interpretata in senso ampio, poiché ciò che rileva è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli articoli 23 e 24 D.P.R. 633/1972.

Nell’ambito degli eventi “simili” rientrano anche gli accordi transattivi, per i quali tuttavia il termine di emissione della nota di variazione trova il limite temporale di un anno rispetto al momento di effettuazione dell’operazione in quanto scaturente da un sopravvenuto accordo tra le parti.

L’Agenzia osserva che le regole descritte non mutano in relazione al fatto che il soggetto emittente la fattura, e la conseguente nota di variazione in diminuzione, applica il regime forfettario, e come tale non esercita la rivalsa dell’Iva né il diritto alla detrazione della stessa.

Tuttavia, la regole che governano il sistema dell’Iva fanno riferimento, al fine di individuare il trattamento Iva dell’operazione, al momento di effettuazione della stessa, e quindi all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi (operazione oggetto della risposta) si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero in un momento antecedente laddove sia stata emessa la fattura.

Ed è a tale momento che si deve aver riguardo per individuare il regime Iva anche della successiva nota di variazione.

Pertanto, conclude l’Agenzia, poiché nel caso di specie l’operazione si considera effettuata al momento della fattura, emessa in regime forfettario, anche la nota di variazione in diminuzione emessa successivamente sarà soggetta allo stesso regime.

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