3 Maggio 2019

La notifica al contribuente defunto è nulla

di Luigi Ferrajoli
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In ambito tributario, l’articolo 65, comma 2, D.P.R. 600/1973 impone agli eredi del contribuente di comunicare all’ufficio delle imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale; il quarto comma del medesimo articolo stabilisce che, qualora gli eredi non abbiano effettuato l’anzidetta comunicazione da almeno trenta giorni, l’ufficio può notificare gli atti intestati al de cuius agli eredi medesimi, impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del loro dante causa.

In applicazione di tale norma, la notifica presso l’ultimo domicilio del contribuente deceduto, di un atto di classamento intestato esclusivamente al de cuius e non nominativamente o almeno collettivamente ed impersonalmente agli eredi, è da considerarsi nulla.

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