La notifica al presunto “suocero” rende illegittima la pretesa
di Leonardo Pietrobonn. 26501 del 17.12.2014, la
Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla
correttezza e validità della notifica degli atti tributari
ad un soggetto diverso dall’effettivo destinatario, che nel caso di specie è il “suocero” dell’effettivo destinatario dell’atto.
dettato normativo di riferimento in tema di
notifiche è, per l’accertamento delle imposte sui redditi,
l’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973, mentre il rispetto degli
aspetti
pratici è disciplinato mediante il richiamo alle disposizioni di cui
agli artt. 137 e seguenti del c.p.c., con alcune peculiarità.
se la notificazione non avviene in mani proprie del destinatario, essa deve essere fatta
nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella
casa di abitazione o dove ha
l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
comma 2 della citata disposizione normativa – con riferimento all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 – prevede, poi, che
se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario
consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o
addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda,
purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace.
nullità ed
inesistenza della
notifica, in quanto
solo quest’ultima permette di sostenere
l’illegittimità dell’avviso, essendo invece
le nullità delle “semplici” irregolarità del procedimento notificatorio che non inficiano in toto l’atto, in quanto il contribuente, nonostante il vizio invalidante, è stato reso edotto della pretesa.
inesistenza quando la
notifica è stata
eseguita in modo assolutamente
difforme dallo
schema normativo. A titolo esemplificativo, potrebbe essere il caso di un atto
notificato a un
prossimo congiunto del contribuente nella sua residenza, e non in quella del contribuente, o ad un provvedimento notificato nelle forme degli irreperibili assoluti in assenza dei presupposti.
Corte di Cassazione, con la sentenza 17.12.2014 n. 26501, ha affrontato la questione riguardante la
notifica di una cartella di pagamento
avvenuta nelle mani di una presunta persona di famiglia (suocero) del contribuente destinatario finale dell’atto. In particolare, a parte del ricorrente l’atto è affetto da illegittimità, in quanto è stato
consegnato dall’ufficiale giudiziario presso la residenza del contribuente ad
un uomo che si era qualificato come “suocero” del destinatario ma che in realtà era un estraneo, peraltro non convivente con il contribuente.
C.T.R. Liguria con la sentenza n. 58/2008 del 6.11.2008 ha
ritenuto valida la notifica dell’atto oggetto della contesa, in quanto
è avvenuta presso il domicilio del contribuente ed
a mani di persona che in quel momento si trovava presso l’abitazione ed attuava un comportamento “
da persona di famiglia”.
ampliato il concetto di ”
persona di famiglia” fino a ricomprendervi
non solo i parenti ma
anche gli
affini, ed ha ritenuto
non necessaria la convivenza di tale persona con il destinatario della notifica, dall’altro lato, la stessa giurisprudenza ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione ai sensi dello stesso articolo 139, comma 2,
la qualità di persona di famiglia di chi ha ricevuto l’atto
si presume dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, la quale gode di una “fede privilegiata”. Pertanto,
incombe sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione,
l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di
provare
l’inesistenza di un rapporto con chi ha ricevuto l’atto.
contestato espressamente che
colui al quale l’atto fu
consegnato, qualificatosi come
suocero, fosse un proprio
affine e fosse con lui
convivente, dimostrando documentalmente l’assenza di tali circostanze.
escludersi la
validità della
notifica effettuata
non a mani di persona di famiglia bensì a mani di persona “
che si comporta come tale”.
- la sentenza n. 23028 del 26/10/2006 stabilisce la legittimità dell’atto notificato alla persona “addetta alla casa”, sulla base delle semplici dichiarazioni rilasciate dalla stessa al momento della consegna, in quanto sarà onere della controparte dimostrare l’occasionalità del consegnatario nel luogo della sua residenza;
- mentre la sentenza n. 2705 del 6/2/2014 conclude per l’illegittimità della notifica nelle mani della “coinquilina”, in quanto soggetto che, pur coabitando con il notificatario, non è “addetto alla casa”, per cui non opera la presunzione di consegna dell’atto.
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