La notifica all’irreperibile
di Luigi FerrajoliLa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9838/2015, ha ribadito la distinzione intercorrente tra irreperibilità relativa ed assoluta del destinatario, ai fini dell’individuazione delle ricerche che competono al messo notificatore per la validità del procedimento di notificazione.
L’ordinanza riflette il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di procedimento di notifica mediante affissione all’albo del Comune, distinguendo in particolare, tra la modalità prevista dall’art.140 c.p.c. e la norma speciale di cui all’art.60, co.1, lett. e) del d.P.R. n.600/73.
La disciplina codicistica prevede che in ipotesi di irreperibilità del destinatario l’ufficiale giudiziario proceda secondo le seguenti modalità “deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Specularmente l’articolo 60 del d.P.R. n.600/73, specificatamente previsto per la notificazione degli atti tributari, dispone al co. 1, lett. e) che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Nella fattispecie in esame, con ricorso per Cassazione sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il contribuente ha impugnato la decisione di merito della Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila per violazione delle su riportate norme di legge, atteso che nella fattispecie il messo notificatore aveva proceduto alla notifica di una cartella di pagamento in danno del contribuente, secondo le modalità previste dall’art. 60 citato (mediante avviso di deposito nell’albo del comune), omettendo di effettuare le necessarie ricerche di reperibilità dello stesso.
L’ordinanza, richiamando conformi precedenti giurisprudenziali ed in particolare la decisione n. 16696/13, pone l’accento sulla distinzione tra “irreperibilità relativa”, che si verifica quando il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto al trasferimento di questi nell’ambito dello stesso Comune, ed “irreperibilità assoluta“, accertabile qualora nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non abbia più né abitazione, né ufficio o azienda e quindi si versi in carenza di dati ed elementi, oggettivamente idonei, che consentano di notificare altrimenti l’atto.
Fatta questa necessaria distinzione, la Corte riconduce l’adozione del rito previsto dall’art.140 c.p.c. all’ipotesi di “irreperibilità relativa”, ovvero ai casi in cui “siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre”, riconosce la decisione, solamente in ipotesi di irreperibilità assoluta la notifica “va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto”, specificando oltremodo che si tratta di “accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune“.
Nella fattispecie all’esame, la Corte ha rilevato una carenza della decisione impugnata che non ha adeguatamente valutato il contenuto della relata di notifica onde verificare gli accertamenti effettivamente compiuti dal soggetto notificante quanto all’irreperibilità della parte contribuente ed ha cassato con rinvio la pronuncia di merito.
Infatti, ha chiarito la Cassazione che “il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, è, dunque, necessario che effettui, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto, sia dovuto ad “irreperibilità relativa” (…) ovvero ad “irreperibilità assoluta (…)”.
Si tratta, invero, di un orientamento da tempo consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità sin dalla sentenza n. 4308/1992 della Corte, in cui si leggeva: “Con riguardo alla notificazione dell’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi … la notificazione è ritualmente eseguita mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune – senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del Comune di domicilio fiscale – soltanto nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificante deve svolgere nell’ambito del detto Comune, in esso non si rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente” e rispetto al quale stupisce assistere ancora oggi a vertenze aventi ad oggetto la corretta interpretazione di norme dalla ormai certa e nota portata applicativa.