22 Aprile 2025

La notifica del pignoramento equivale alla notifica della cartella di pagamento

di Fabio Campanella
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La notifica del pignoramento presso terzi è equipollente alla notifica della cartella di pagamento a esso presupposta e pertanto, in caso di mancata notifica della cartella, va impugnato il pignoramento lamentando il vizio di notifica dell’atto presupposto ex articolo 19, comma 1, lettera d), D.Lgs. 546/1992; in mancanza, non potrà più essere contestata giudizialmente la cartella di pagamento, anche unitamente a un successivo atto notificato a essa conseguente.

 

Premessa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32671/2024, ha chiarito che la notifica di un pignoramento presso terzi è equipollente alla notificazione della cartella di pagamento su cui esso è fondato che non sia stata precedentemente notificata al debitore e, per l’effetto, la mancata impugnazione del pignoramento comporta la definitività della cartella, che non potrà più essere contestata in futuro unitamente all’impugnazione di un nuovo atto di intimazione di pagamento su di essa fondato.

 

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