La notifica del ricorso in busta chiusa
di Massimo Conigliaro
Il ricorso spedito in busta chiusa è inammissibile se giunge a destinazione oltre la scadenza del termine. E’ questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione Staccata di Latina, Sezione n. 39, con la sentenza n. 697 del 14 novembre 2013.
E’ noto che la notifica dei ricorsi tributari, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 546/92 può avvenire mediante:
- consegna brevi manu dell’atto all’ente impositore, che ne rilascia ricevuta;
- spedizione a mezzo posta, in plico senza busta, con raccomandata con avviso di ricevimento;
- ufficiale giudiziario.
La notifica, secondo le ordinarie regole, si considera eseguita alla data di consegna dell’atto, di spedizione a mezzo posta ovvero di affidamento all’ufficiale giudiziario, a nulla rilevando la data di ricezione da parte del destinatario.
Tale principio – precisa la CTR Roma – è subordinato dalla norma, al rigoroso rispetto di una serie di adempimenti, quali:
- il ricorso va spedito in plico senza busta;
- a mezzo raccomandata;
- la raccomandata deve essere spedita con avviso di ricevimento.
L’inosservanza anche di una sola di queste modalità, risolvendosi in un difetto di un elemento essenziale del procedimento di notifica, comporta l’inapplicabilità del principio di effettuazione della stessa all’atto della spedizione.
Quindi, solo se tali forme sono rispettate la notifica si può considerare effettuata alla data di spedizione; se invece il ricorso è stato spedito in busta chiusa, ai fini della sua tempestività rileva la sola data risultante dal timbro di ricezione dell’Ufficio ovvero quella di sottoscrizione della ricevuta di ritorno.
La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, ha sottolineato come il preciso rispetto delle forme previste dall’art.20 del D.Lgs. n. 546 del 1992 corrisponde all’attenzione con la quale il legislatore ha disciplinato una modalità di notifica del tutto particolare, quella a mezzo posta, che se consente alla parte un risparmio di costi ed una semplificazione nella modalità, deve tuttavia rispondere rigidamente al rispetto delle forme (definite dalla Corte “sacrali“) stabilite da tale norma (cfr. Corte di Cassazione n. 27067/2006).
La previsione normativa del plico senza busta impone alla parte ricorrente una attività idonea a conseguire la prova documentale della certezza di due elementi di una unica fattispecie legale: la certezza della spedizione e la certezza della specificità dell’atto. Quindi, l’apposizione sul retro del plico senza busta prova senza alcuna incertezza, sia la data di spedizione che la natura dell’atto spedito.
Nel caso affrontato una società aveva notificato il ricorso un giorno prima della scadenza del termine (così come calcolato tenendo conto sia della sospensione feriale che di quella prevista dal procedimento di accertamento con adesione), procedendo alla spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno, ma in busta chiusa (e non in piego). Il ricorso giungeva a destinazione quattro giorni oltre la data di scadenza. In condizioni normali, tale circostanza non avrebbe creato alcun problema, essendo pacific che rileva la data di spedizione. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate si costituiva sollevando l’eccezione preliminare dell’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso ai sensi del combinato disposto degli artt.21 comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, e 6 comma 3 del D.Lgs. n. 218 del 1997.
Il Giudice di prime cure rigettava il motivo pregiudiziale d’inammissibilità del ricorso. Nel resto, ritenendo fondata la pretesa dell’Ufficio, respingeva il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Impugnava la società, censurando l’assunto dei primi giudici e ribadendo quanto già formulato con il ricorso introduttivo. L’Ufficio resisteva con apposita memoria con cui riproponeva l’eccezione di decadenza, lamentando l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio perché se pur spedito nei termini, era stato ricevuto oltre il termine di legge per impugnare. In particolare, la difesa erariale si è basata sul fatto che la norma tributaria prescrive che il ricorso deve essere inviato in plico senza busta tramite raccomandata con avviso di ricevimento e che il rispetto di tale forma è essenziale perché si possa considerare la notifica effettuata alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricevimento.
La CTR Roma, applicando i principi ribaditi anche dalla Corte di Cassazione, ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto notificato fuori termini.