La notifica della cartella al coobbligato impedisce la decadenza
di Luigi FerrajoliLa questione relativa alla valenza della tempestiva notifica di una cartella di pagamento ad una società, quale soggetto obbligato, rispetto alla eventuale interruzione dei termini decadenziali anche nei confronti dei soci in veste di coobbligati, è stata negli ultimi anni oggetto di contrasti in giurisprudenza.
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 25 D.P.R. 602/1073 prevede che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza”. L’interpretazione di tale disposizione ha creato orientamenti divergenti.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento alla società impedirebbe la decadenza nei confronti del socio coobbligato, così come previsto dall’articolo 25 del Decreto citato.
In particolare, il Legislatore usa il plurale quando si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali si procede, risultando entrambi come destinatari del procedimento; usa poi la disgiuntiva, che segna l’alternatività, quando fissa l’onere – l’inosservanza del quale comporta la decadenza – di notificare la cartella: il che significa che, quando procede nei confronti del debitore iscritto a ruolo del coobbligato, l’agente per la riscossione può notificare la cartella di pagamento all’uno o all’altra.
A tale proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’articolo 1310 cod. civ., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie” (Cass. Civ. n. 18345/2021).
Tale principio si pone nel solco tracciato dall’orientamento precedente – tra l’altro mai smentito nel corso del tempo – secondo il quale l’avviso d’accertamento, validamente notificato solo ad alcuni condebitori solidali, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, determina l’effetto conservativo di impedire la decadenza per l’amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendo all’Amministrazione finanziaria di procedere conseguentemente alla notificazione o alla rinnovazione della notifica, anche dopo la scadenza del termine all’uopo stabilito (Cass. Civ. n. 13258/2017).
In tale contesto era tuttavia affiorato un orientamento di legittimità minoritario, che affermava espressamente che la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei condebitori solidali non interrompe i termini di decadenza nei riguardi degli altri.
Infatti, secondo tale posizione, “l’articolo 1310 cod. civ., comma 1, dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti” (Cass. Civ. n. 29845/2017).
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24582/2022, ha ritenuto di uniformarsi alla corrente maggioritaria, sancendo il principio di diritto secondo cui nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’articolo 25 D.P.R. 602/1973.
Nella citata pronuncia la Corte ha inoltre precisato che il coobbligato, pur non essendo a conoscenza della notificazione della cartella al debitore iscritto a ruolo, non viene a perdere (immediatamente) alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.
Anzi: l’utile esperimento dell’escussione del debitore iscritto a ruolo può addirittura escludere la necessità di procedere nei confronti del coobbligato, di modo che il trascorrere del tempo può addirittura rivolgersi a beneficio di quest’ultimo.
La notifica della cartella di pagamento al coobbligato deve in ogni caso riportare le ragioni della pretesa, cioè l’estensione, a titolo di responsabilità solidale, della richiesta di pagamento del tributo di cui è soggetto passivo il debitore iscritto a ruolo.
La pienezza delle difese che il coobbligato può svolgere realizza quindi il bilanciamento con la specialità dell’azione riscossiva.