La notifica dell’istanza di accertamento con adesione
di Luigi FerrajoliL’accertamento con adesione rappresenta uno tra gli strumenti deflattivi del contenzioso maggiormente utilizzato dai contribuenti e dagli operatori del settore. Com’è noto, la possibilità di aderire all’attività accertativa dell’Ufficio comporta numerosi vantaggi tra cui spiccano certamente la riduzione delle sanzioni ad un 1/3 del minimo edittale, oltre alla possibilità di evitare l’alea del contenzioso.
La procedura è attivabile attraverso due diverse modalità, a seconda se a proporla sia l’Amministrazione finanziaria con invito espresso ex articolo 5, D.Lgs. 218/1997, ovvero se sia il contribuente a presentare istanza di accertamento con adesione come previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 12 del D.Lgs. 218/1997.
L’istanza di accertamento può essere avanzata dal contribuente nel caso in cui siano in corso accessi, ispezioni o verifiche, oppure ancora nell’ipotesi in cui sia stato notificato un atto impositivo non preceduto da un invito da parte dall’Ufficio, ipotesi in cui il contribuente può formulare istanza di adesione in carta libera prima della impugnazione dell’atto.
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio che ha emesso l’avviso, mediante consegna diretta o a mezzo posta tramite raccomandata.
Il momento della notifica dell’istanza si rivela di notevole importanza atteso che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997, il termine per l’impugnazione e quello per il pagamento dell’imposta accertata vengono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente, ragion per cui diviene rilevante individuare con estrema certezza il giorno in cui l’istanza di accertamento con adesione possa ritenersi effettivamente proposta.
Ed è proprio su tale argomento che si è recentemente espressa la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3335 dell’8 febbraio 2017, ha offerto importanti chiarimenti in relazione al “momento determinativo dell’impedimento della decadenza dalla possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione”.
La questione trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, inerente la contestazione di maggiori ricavi nei confronti di una società che decideva, dunque, di presentare, a mezzo del servizio postale, mediante busta raccomandata, due distinte istanze di accertamento con adesione entrambe risultate oggetto di rigetto: la prima poiché priva di sottoscrizione; la seconda, spedita il 10 novembre e pervenuta al protocollo dell’ufficio il 12 novembre, in quanto tardiva.
Il ricorso avverso il predetto atto impositivo innanzi alla CTP veniva dunque anch’esso respinto per intempestività.
Diversamente, il giudice regionale ha ritenuto di dover accogliere l’appello della contribuente, ritenendo applicabile alla presentazione dell’accertamento con adesione il disposto dell’articolo 20 D.Lgs. 546/1992 circa la possibilità di invio mediante plico raccomandato e il principio di scissione degli effetti delle comunicazioni in base al quale vale la data di invio quale data di presentazione, motivo per cui nel caso di specie doveva ritenersi tempestiva l’istanza di accertamento, con conseguente applicabilità della sospensione di 90 giorni per l’impugnazione dell’atto impositivo.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che però ha confermato la decisione del giudice regionale rilevando che “la natura recettizia delle istanze, cui la difesa erariale ancora le proprie argomentazioni, non interferisce – secondo la giurisprudenza di questa corte (v. ad es. sez. 5 n. 7920 del 2003, n. 10476 del 2003 e n. 12447 del 2004, in tema di termine di decadenza da rimborso di tasse di concessione governativa) – con la diversa problematica del se, quando non sia precluso dalla legge l’invio mediante lettera raccomandata, debba guardarsi all’invio di questa per l’impedimento di una decadenza a carico dell’istante”.
In altri termini, posto che la spedizione a mezzo posta raccomandata in busta chiusa anziché in plico aperto costituisce semplice irregolarità, ove il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, i termini stabiliti per la presentazione delle istanze da parte dei contribuenti risultano osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, con specifico riferimento agli atti impeditivi delle decadenze, l’effetto impeditivo non può essere subordinato alla ricezione degli atti da parte del destinatario.
Con la sentenza in commento viene, dunque, definitivamente chiarito che, in tema di istanze di accertamento con adesione, la data di spedizione dell’istanza risulta essere il “momento determinativo dell’impedimento della decadenza dalla possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione” da cui, com’è noto, deriva l’effetto sospensivo del termine per la proposizione del ricorso introduttivo.