30 Marzo 2019

La notifica è valida se è stato prodotto l’avviso di ricevimento

di Luigi Ferrajoli
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In ambito tributario, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 e 4, D.Lgs. 546/1992, le notificazioni sono fatte “secondo le norme degli articoli 137 e seguenti c.p.c., salvo quanto disposto dall’articolo 17”. Possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”.

In applicazione di tale norma, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona esclusivamente con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a dimostrare ritualità della notifica.

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