30 Marzo 2019

La notifica è valida se è stato prodotto l’avviso di ricevimento

di Luigi Ferrajoli
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In ambito tributario, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 e 4, D.Lgs. 546/1992, le notificazioni sono fatte “secondo le norme degli articoli 137 e seguenti c.p.c., salvo quanto disposto dall’articolo 17”. Possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”.

In applicazione di tale norma, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona esclusivamente con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a dimostrare ritualità della notifica.

Tale principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 6478 del 06.03.2019 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di recupero del credito di imposta per investimenti delle aree svantaggiate, articolo 8 L. 388/2000, relativamente all’anno di imposta 2001, che veniva accolto dalla CTP competente.

Il contribuente, non avendo ricevuto alcuna notizia di impugnazione della summenzionata sentenza da parte dell’Ente impositore, aveva ritenuto la predetta decisione passata in giudicato.

Sennonché, qualche tempo dopo, il contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento con cui gli veniva richiesto il pagamento di una somma a titolo di recupero del credito di imposta per investimenti delle aree svantaggiate, oltre ad interessi e sanzioni.

Eseguite le verifiche del caso, il contribuente rilevava che in seguito all’impugnazione da parte dell’Agenzia, la CTR aveva riformato la sentenza di primo grado, confermando il provvedimento di recupero del credito; giudizio svoltosi in contumacia, non avendo ricevuto il contribuente alcuna notizia dell’impugnazione.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte, oltre il termine decadenziale ex articolo 327 c.p.c., enunciando tre motivi di diritto, relativi alla irritualità della notifica dell’atto di appello, eseguita dall’Ufficio e conseguentemente al mancato perfezionamento della notifica e quindi alla inesistenza della medesima.

In particolare, secondo il contribuente non vi sarebbe stata alcuna prova della spedizione dell’atto di appello e dell’avvenuta ricezione di tale raccomandata da parte del ricorrente.

In ogni caso, nell’eventualità che l’Agenzia fosse riuscita tardivamente a documentare l’esito negativo della notifica dell’atto di appello, tramite servizio postale, la notifica dell’impugnazione non si sarebbe perfezionata, poiché, a fronte di un eventuale esito negativo della suddetta notifica, sarebbe stato obbligo dell’Ufficio completare il procedimento notificatorio ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 546/1992.

Nonostante ciò la CTR non ha rilevato tale preliminare ed assorbente omissione, esaminando esclusivamente la questione nel merito.

A seguito di ricorso avanti la Suprema Corte, il giudice di legittimità ha ritenuto di poter valutare congiuntamente i motivi di gravame per connessione logica.

La Corte di Cassazione, esaminando gli atti di causa, ha rilevato che l’Agenzia non ha allegato la relata di notifica, né l’avviso di ricevimento postale, da cui si possa evincere l’esito della notifica dell’atto di appello.

Ciò posto, la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente pronuncia n. 8717/2013, ha evidenziato che: “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’articolo 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982 , n.890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita”.

Tale avviso di ricevimento è, dunque, l’unico documento idoneo a dimostrare la ritualità della notifica dell’atto, con la conseguenza che “anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per appello, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione”

Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso del contribuente e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudizio d’appello non poteva essere proseguito.

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