La notifica in caso di irreperibilità assoluta del contribuente
di Luigi FerrajoliNell’ambito del contenzioso tributario, la legittimità della notificazione di un atto eseguita nei confronti di una società e del proprio legale rappresentante, in caso di irreperibilità per omissione delle ricerche di verifica da parte del messo notificatore, come previsto ex lege, costituisce tematica di rilevante interesse.
Preliminarmente si osserva che, secondo l’articolo 60 D.P.R. 600/1973, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono raggiungere il contribuente, necessita di essere eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di rito.
In particolare, la notifica di atti tributari nei confronti del contribuente persona giuridica deve essere effettuata presso la sede della medesima, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina prevista dall’articolo 145, comma 1, c.p.c.; qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo articolo 145, comma 3, c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l’ente (sempre che l’atto da notificare contenga l’indicazione del nominativo della persona fisica che lo rappresenta).
In caso di impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’articolo 140 c.p.c. Infatti, “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso di c.d. “irreperibilità assoluta” dei destinatari, fattispecie delineata allorquando i contribuenti non vengano reperiti “in quanto trasferiti in luoghi sconosciuti”, la notificazione dell’atto tributario, secondo costante giurisprudenza, dovrà essere eseguita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, nell’eventualità in cui l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale. La notificazione eseguita secondo tale modalità si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune.
La Corte di Cassazione ha ritenuto di precisare ulteriormente questo principio, affermando che “il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’articolo 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600/1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (Cass. Civ., n. 6765/2019).
Si osserva che nessuna norma prescrive esattamente quali attività debbano essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale debba essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.
A tale proposito, il Giudice di legittimità ha statuito che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, lett. e, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale” (Cass. Civ., n. 36766/2021).
Proprio per tale ragione, la Suprema Corte, nella sentenza n. 14803/2022, ha affermato che, in mancanza di opportune verifiche, comprendenti la consultazione del registro delle imprese e del registro della popolazione residente, vi sia incertezza assoluta sulle ricerche eseguite dal messo notificatore presso gli immobili, come la sede amministrativa della società contribuente e la residenza del legale rappresentante della stessa, circa l’irreperibilità dei destinatari e l’inconsapevolezza dei luoghi di un loro eventuale trasferimento.