La notifica con modalità telematiche
di EVOLUTIONL’articolo 16-bis del D.Lgs. 546/1992 prevede la possibilità di effettuare le comunicazioni e le notificazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), per tale motivo l’indirizzo PEC del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo e l’indicazione dello stesso per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla elezione di domicilio ex articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992.
Le eventuali comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, invece, possono essere eseguite mediante lo scambio di documenti informatici nell’ambito del sistema pubblico di connettività.
Mentre, se la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.
L’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore comporta:
- la maggiorazione del contributo unificato ex articolo 13 D.P.R. 115/2002;
- il deposito nella segreteria della Commissione tributaria di qualsiasi avviso di comunicazione ex articolo 16-bisLgs. 546/1992.
In caso di utilizzo della PEC, il perfezionamento della comunicazione avviene:
- per il mittente al momento della ricezione della ricevuta dell’avvenuta consegna;
- per il destinatario al momento in cui la mail e i relativi documenti sono disponibili nella casella PEC.
In caso di mancato perfezionamento della comunicazione per una causa non imputabile alla parte processuale, la stessa deve attivarsi prontamente per completare il procedimento notificatorio (Corte di Cassazione, ordinanza 24.8.2017. n. 203981).
Infine, si precisa che la notificazione degli atti e il deposito degli stessi in modalità telematiche debba avvenire secondo le disposizioni dettate dai regolamenti di cui al D.M. 23.12.2013, n. 163 e al D.M. 4.8.2015.
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