La notifica nelle mani del portiere non è sempre valida
di Luigi FerrajoliCon la recente sentenza n. 3595 depositata in data 10 febbraio 2017, la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alla legittimità della notifica della cartella o dell’avviso di accertamento eseguita dall’ufficiale giudiziario direttamente nelle mani del portiere presso il domicilio fiscale della società destinataria.
In particolare, l’oggetto della controversia riguardava la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di una cartella di pagamento per Iva ed Ires inerenti l’annualità 2005.
La ricorrente, nella propria impugnazione, eccepiva la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica dell’avviso di accertamento.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la medesima decisione veniva confermata in sede di appello dalla CTR della Lombardia, sulla base del presupposto che la notifica della cartella era stata preceduta dalla notifica dell’atto impositivo prodromico, avvenuta regolarmente tramite il messo comunale che aveva consegnato il plico nelle mani del custode, presso il domicilio fiscale del liquidatore della società.
La contribuente decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, nonché eccependo la violazione degli articoli 139 e 145 c.p.c.
Nello specifico, la società sosteneva che la CTR non avesse adeguatamene motivato la propria decisione sia in ordine alla mancata esplicitazione da parte dell’Ufficiale delle informazioni assunte circa l’irreperibilità della società, sia in ordine al mancato reperimento del liquidatore o di altro soggetto legittimato a ricevere l’atto notificato, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., presso l’immobile sito in Milano, dove appunto il messo comunale aveva consegnato l’atto a mani del custode.
Non solo, secondo la contribuente la CTR non avrebbe correttamente applicato le norme relative alla notificazione degli atti a mani del portiere dello stabile, in quanto nel caso in esame la relata di notifica sarebbe carente delle ricerche eseguite dall’Ufficiale con riguardo sia al destinatario sia agli altri soggetti legittimati alla ricezione, ex articolo 139 c.p.c.
La Corte di Cassazione, pertanto, è stata chiamata a valutare la legittimità della notifica della cartella di pagamento direttamente nelle mani del portiere.
Nel caso de quo, dall’esame della relata di notifica risultava che la notificazione dell’atto impositivo era avvenuta mediante consegna del plico direttamente al custode dello stabile, ove risiedeva il liquidatore, senza rispettare l’ordine preferenziale delle persone abilitate a ricevere la notifica dell’atto, stabilito dall’articolo 139 c.p.c.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (Cassazione 22151/2015), ha rilevato la fondatezza delle eccezioni avanzate dalla contribuente.
Nello specifico la Corte ha precisato che: “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’articolo 139 c.p.c, comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata”.
Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale aveva trascurato l’aspetto fondamentale del contenuto della relata di notificazione, limitandosi a considerare regolare la consegna del plico nelle mani del portiere, stante il successivo invio dell’avviso a mezzo raccomandata al destinatario per renderlo edotto della notificazione de qua.
Sennonché tale avviso nel caso di specie non aveva portato a conoscenza del destinatario la notificazione del plico e neppure l’Agenzia delle Entrate aveva prodotto in giudizio alcuna prova a sostegno della legittimità di tale notifica.
Sulla base, pertanto, di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione eseguita nelle mani del portiere: ha quindi accolto il ricorso proposto dalla società contribuente e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della contribuente.