20 Maggio 2016

La nozione di profitto rilevante ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 231/2001

di Luigi Ferrajoli
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.231/01 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”, anche gli enti collettivi possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse o vantaggio dalle persone fisiche inserite nella struttura organizzativa. La riforma compiuta dal legislatore ha segnato un vero e proprio spartiacque rispetto agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali assunti in precedenza; la disciplina dettata dal D.Lgs. n.231/01 prende, infatti, le distanze dal principio fissato nell’art.27 della Costituzione che consacra la natura personale della responsabilità penale e costituisce una deroga all’antico brocardo secondo cui societas delinquere non potest.

Ad oggi gli enti, siano o no persone giuridiche, possono essere assoggettati sia a sanzioni di carattere penale-amministrativo sia, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n.231/01, a misure cautelari interdittive “quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede”.

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