La nuda proprietà di immobili nel quadro RW
di Ennio Vial
Nel presente intervento esamino il tema della compilazione del quadro RW in ipotesi di detenzione di nuda proprietà di immobili all’estero.
Sul punto si deve ricordare come la R.M. n. 142/E/2010 abbia chiarito che i nudi proprietari sono tenuti a indicare nel modulo RW il valore del diritto acquisito così come riportato nell’atto costitutivo e, se il bene è in comunione, nella misura del 50%.
Allo stesso modo, per l’usufrutto, se ci sono più titolari ognuno deve indicare in RW la propria quota parte. In entrambi i casi, il valore rilevante è quello dichiarato nell’atto d’acquisto e quindi non va aggiornato di anno in anno.
La risoluzione, inoltre, specifica che se sullo stesso bene sussistono più diritti reali (come, per esempio, la nuda proprietà e l’usufrutto), sono tenuti al monitoraggio i titolari di entrambi i diritti dal momento che in entrambe le ipotesi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
In particolare, l’usufruttuario può cedere tale diritto ovvero concedere in locazione l’immobile, mentre il titolare della nuda proprietà può cedere la stessa ovvero cedere o locare l’immobile una volta estinto il diritto di usufrutto e acquisita la piena proprietà.
Questi chiarimenti devono essere aggiornati alla luce delle novità in materia di monitoraggio fiscale.
Che la nuda proprietà continui ad essere indicata discende dal fatto che si tratta di un investimento estero. Questa impostazione è stata peraltro avallata dalla recente C.M. 38/E/2013 che ha espressamente richiamato il precedente intervento.
Ciò che in realtà è cambiato rispetto al passato è il fatto che la base imponibile da indicare nel quadro RW è costituita da quella utilizzata ai fini dell’IVIE. Ebbene, la C.M. 28/E/2012 ha chiarito che l’IVIE non è dovuta dal nudo proprietario ma dall’usufruttuario, o da soggetti titolari di analoghi diritti.
Il valore da indicare in questi casi è quindi pari a zero. In realtà, si ritiene più espressiva l’indicazione di un valore positivo che potrebbe essere lo stesso utilizzato dall’usufruttuario o forse, riesumando le indicazioni della R.M. 142/E/2010, il costo storico.
Proviamo a cimentarci nella compilazione del quadro. A tal fine è opportuno tenersi vicino il modello dichiarativo.
La compilazione avverrà con le seguenti modalità:
colonna 1: qui si indica il codice 3 che è espressamente previsto per le nude proprietà;
colonna 2: viene lasciata in bianco in quanto riguarda il caso del delegato al prelievo o quello del titolare effettivo di attività detenute per il tramite di soggetti esteri;
colonna 3: si indica il codice 15 relativo all’immobile;
colonna 4: si indica il codice dello stato estero in cui si trova il bene;
colonna 5: si indica la quota di possesso;
colonna 6: criterio utilizzato per determinare il valore. Se in sede di compilazione sarà possibile, si potrà valutare di inserire il valore zero oppure, in mancanza, il valore utilizzato dall’usufruttario o quello del costo storico. I codici opportuni potrebbero essere quindi 4 – costo storico o 5 – valore catastale.
Le colonne 7 e 8 accolgono rispettivamente il valore all’inizio e alla fine del periodo di possesso. In base alle considerazioni fatte si potrebbe mettere zero oppure il valore usato dall’usufruttuario o – forse meglio – il costo storico.
colonna 9: non si compila in quanto riguarda i conti correnti;
Analogamente sono in bianco anche le colonne 10, 11 e 15 in quanto relative all’IVAFE.
colonna 12: la casella accoglie il numero dei mesi di possesso. Ci si potrebbe chiedere se la compilazione sia dovuta o meno. In effetti, l’informazione trasmessa serve per il calcolo dell’ivie (qui non dovuta) ma potrebbe servire anche all’Agenzia delle Entrate per conoscere il periodo di detenzione. Ragionevolmente, la casella potrebbe essere lasciata in bianco in quanto, esaminando il modello relativo agli enti non commerciali dove l’IVIE non è dovuta, la casella è assente.
colonna 13: ovviamente è zero in quanto l’IVIE non è dovuta;
colonna 14 e 17: zero in quanto non scomputo crediti di imposta in quanto non pago IVIE;
colonna 16: zero perché riguarda l’IVIE prima casa;
colonna 18: non va barrata in quanto riguarda le attività finanziarie;
colonna 19 e 20: non vanno compilate in quanto relative al tema degli effettivi titolari;
colonna 21 e 22: qui indicherò il codice fiscale di altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro ossia altri nudi comproprietari o usufruttuari.