La nullità della notifica del ricorso in Cassazione
di Luigi FerrajoliCon la recente sentenza n. 14916 depositata in data 20.07.2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è tornata a occuparsi del tema relativo al luogo di notifica del ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali.
In particolare, nel caso in esame la Società contribuente aveva impugnato cinque avvisi di accertamento emessi nei confronti della medesima, ai fini Iva per le annualità 1999-2003.
Il ricorso proposto dalla contribuente sortiva effetto favorevole in primo grado, all’esito del quale l’Agenzia proponeva impugnazione avanti la Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Nel giudizio di appello, la CTR rigettava l’impugnazione proposta dall’Ufficio confermando l’illegittimità degli avvisi di accertamento notificati, ritenendo inadeguate le prove fornite dall’appellante a fondamento delle proprie eccezioni.
L’ente impositore decideva di procedere ulteriormente in Cassazione e la contribuente resisteva con controricorso eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., essendo stato notificato l’atto presso il difensore domiciliatario per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito in giudizio di appello.
La Corte a Sezioni Unite, pertanto, è stata chiamata a valutare, nel caso di notifica di ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR, se sia applicabile la normativa speciale prevista per il processo tributario, ex articolo 17 D.Lgs. n. 546/1992 oppure quella prevista per il processo ordinario, ex articolo 330 c.p.c. e, in quest’ultimo caso di precisare se la notifica effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado sia affetta da nullità o inesistenza.
Sotto il primo profilo, la Suprema Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (Cass. n. 8053/2014), ha statuito che: “in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della notificazione, la disciplina dettata dall’articolo 330 c.p.c; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dall’articolo 17, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato articolo 330 c.p.c, comma 1, seconda ipotesi, nel caso in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione”.
Nel caso in esame, la notificazione dell’atto non può ritenersi valida dal momento che il ricorso è stato notificato presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado.
Precisato ciò, la Suprema Corte ha proseguito elencando le differenze tra una notifica inesistente e una notifica nulla.
Nello specifico le Sezioni Uniti hanno stabilito che l’inesistenza della notifica è configurabile sia nel caso di mancanza materiale dell’atto sia nel caso in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto stesso: a) l’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato dalla legge di svolgere tale attività; b) la fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione, restando esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da considerare la notifica meramente tentata ma non compiuta.
In tutte le altre ipotesi non si può parlare di inesistenza ma di nullità, che è sempre sanabile attraverso il raggiungimento del suo scopo, ossia quello di portare l’atto a conoscenza del destinatario.
Nel caso di specie, essendo la notifica del ricorso per Cassazione stata eseguita presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio, anziché presso il nuovo domicilio, la notifica era affetta da nullità per violazione dell’articolo 330 c.p.c., sanata dalla successiva costituzione in giudizio dal destinatario.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte con la sentenza in commento ha statuito che: “i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si rilevi privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte oppure su ordine del giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.”.
Pertanto, sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha dichiarato ammissibile il ricorso principale e ha rimesso gli atti alla Quinta sezione Civile per l’ulteriore esame.
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