Nel dettaglio, la disposizione afferma: “I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La collaborazione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. […]”.
Ne deriva che l’agevolazione è dedicata ai:
- soggetti che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, alla gestione speciale Inps degli artigiani;
- soggetti che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
- collaboratori familiari che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, alle gestioni speciali Inps degli artigiani o degli esercenti attività commerciali;
- soci di società di persone e soci di società di capitali neo-iscritti alle gestioni speciali Inps degli artigiani o degli esercenti attività commerciali.
Tali soggetti possono devono percepire reddito d’impresa, anche con l’applicazione del regime forfettario.
Pertanto, risultano esclusi, coloro che provvedono, nel 2025, alla reiscrizione alla gestione speciale Inps degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, nonché coloro che, in qualità di ex soci di società di persone o società di capitali, sono già stati iscritti in passato.
Inoltre, sono esclusi anche i soggetti professionisti che sono iscritti alla gestione separata Inps o a Casse di previdenza private.
La riduzione del 50% vale sui contributi previdenziali dovuti, sia fissi sia percentuali oltre il minimale, per i primi 36 mesi di attività, senza interruzioni.
La riduzione in esame è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni delle contribuzioni; di conseguenza, l’eventuale riduzione del 50 % assorbe, in via transitoria, la riduzione derivante dal regime fiscale forfettario (35%).
L’agevolazione è inquadrabile, sotto il profilo della disciplina Ue, nel regime del cosiddetto “de minimis”, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.
Infine, occorre evidenziale che risulta fondamentale valutare in modo attento l’impatto sulla futura pensione del neo-iscritto, considerando la riduzione del montante contributivo e la conseguente riduzione dei mesi di assicurazione pensionistica da accreditare.