La “nuova” categoria dei redditi finanziari nella riforma fiscale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’articolo 5, L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale) contiene, tra le altre, la previsione di un’unica categoria reddituale in cui far confluire i redditi di natura finanziaria, mediante l’elencazione delle fattispecie rientranti in tale categoria, superando, in tal modo, l’attuale differenza esistente tra:
- i redditi di capitale ed;
- i redditi diversi di natura finanziaria.
Nell’attuale testo unico, i redditi di natura finanziaria sono, infatti, suddivisi in due differenti categorie di reddito:
- redditi di capitale, di cui all’articolo 44 Tuir, che riguardano principalmente i dividendi e gli interessi ed altri proventi di natura finanziaria;
- redditi diversi, di cui all’articolo 67 Tuir, che annovera i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di capitali e di persone (capital gain).
Pur essendovi il denominatore comune delle citate categorie di reddito del principio di cassa – secondo cui tali redditi rilevano nella determinazione del reddito complessivo Irpef solo all’atto della loro percezione e sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 26% (se i percettori sono persone fisiche) – allo stato attuale non è possibile compensare eventuali redditi di capitale (per loro definizione positivi), con redditi diversi “negativi” derivanti dalla compravendita di partecipazioni sociali (minusvalenze). Più in particolare, non è attualmente possibile compensare un dividendo percepito con una minusvalenza derivante dalla partecipazione in una società, in quanto trattasi di redditi appartenenti a due categorie reddituali differenti, mentre è già prevista la possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze da “capital gain”: l’articolo 68, comma 4, Tuir, prevede, infatti, la possibilità di sommare algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nello stesso anno solare, con facoltà di riportare, nei quattro periodi d’imposta successivi, le minusvalenze non compensate.
Con l’attuazione della legge delega, dovrà essere prevista, all’interno dei decreti legislativi di attuazione della stessa, un’unica categoria reddituale per superare l’attuale dicotomia, confermando la rilevanza reddituale secondo il principio di cassa.
Dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti principi:
- previsione di un’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria (oggi soggetti ad un prelievo alla fonte a titolo definitivo);
- mantenimento dei livelli di tassazione attualmente previsti per i titoli di Stato ed equiparati;
- applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi a quello di formazion In tal modo sarà possibile compensare un dividendo con una perdita da cessione di partecipazione realizzata nello stesso periodo d’imposta;
- previsione dell’obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con possibilità di optare per un regime semplificato di riscossione dell’imposta tramite intermediari abilitati, senza obbligo di dichiarazione dei relativi redditi;
- previsione di un obbligo comunicativo all’Agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria, per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale.
Sono previsti, infine, altri due obiettivi:
- razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull’utilizzo di tecnologie digitali e;
- la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata.