4 Agosto 2017

La “nuova” chiusura del fallimento

di Andrea Rossi
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Spinto dall’esigenza di uniformarsi ai principi dettati in ambito comunitario in tema di ragionevole durata delle procedure fallimentari, il Legislatore nazionale ha modificato parzialmente l’articolo 118 L.F.con l’approvazione del D.L. 83/2015, prevedendo la possibilità di chiusura del fallimento in presenza di giudizi ancora pendenti.

Il nuovo testo dell’articolo 118 L.F. va messo in relazione con quanto disposto dall’articolo 120 L.F., ultimo comma, dove si specifica che, in pendenza di giudizi, il giudice delegato e il curatore restano in carica per gli adempimenti necessari; è pertanto evidente come la norma in esame abbia tentato di affrontare in poche righe un problema complesso per le notevoli ricadute sia in ambito civilistico che fiscale e quindi occorre chiarire:

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L’attività del curatore fallimentare: casi operativi e pratica professionale
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