13 Settembre 2021

La nuova composizione negoziata della crisi: quali differenze rispetto alle previsioni del Codice della crisi?

di Massimo Buongiorno
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Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza delle Imprese venne pubblicato in Gazzetta Ufficiale solamente il 14 febbraio 2019, ma da allora sembra trascorso un secolo, e non solamente per la pandemia, ma soprattutto per i numerosi interventi che il legislatore ha apportato al Codice prima che entrassero in vigore la maggior parte dei suoi istituti (senza pretesa di esaustività: modifica di limiti e momento della nomina per il revisore, ripetute dilazioni del momento di entrata in vigore, revisione dell’intero codice con il D.Lgs. 147/2020 e anticipazione dell’articolo 48 Codice della crisi che consente al tribunale di omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti ed un concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali).

Importanti cambiamenti sono ora introdotti dal D.L. 118/2021 che, oltre a ritardare ulteriormente l’entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022 e delle misure di allerta al 31 dicembre 2023, prevede un nuovo strumento di gestione della crisi non previsto dal Codice della Crisi: la composizione negoziata.

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