6 Maggio 2017

La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

di EVOLUTION
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Tra le novità introdotte dal D.L. 193/2016, di particolare rilevanza è la modifica al criterio di scomputo delle ritenute d’acconto operate su compensi e provvigioni soggetti all’Irpef.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sulle novità riguardanti lo scomputo delle ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

A decorrere dal 03/12/2016, sono cambiate le regole per lo scomputo delle ritenute d’acconto. Con i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 5 del D.L. 193/2016, infatti, si modifica la lettera c), comma 1, dell’articolo 22 del Tuir, rubricato “Scomputo degli acconti”, nonché si integra l’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, riguardante la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Più nel dettaglio, il nuovo articolo 22, comma 1, lettera c) del Tuir, così come modificato dal decreto fiscale, prevede che:

  • le ritenute a titolo di acconto operatenell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi” possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi. Ad esempio, se il periodo di competenza del reddito è l’anno d’imposta 2016, la ritenuta subita a maggio 2017 potrà essere scomputata dall’imposta relativa al 2016 in quanto operata anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (settembre 2017);
  • alternativamente, la ritenuta a titolo di acconto può essere scomputata dall’imposta relativa all’anno nel quale è stata operata. Riprendendo l’esempio precedente, nel caso si opti per questa possibilità, la ritenuta è scomputata dall’imposta relativa all’anno 2017.

È, quindi, possibile scegliere tra lo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di competenza dei redditi (principio di competenza) e lo scomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).

Resta fermo, tuttavia, che “le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate”.

Come già anticipato, unitamente alla modifica dell’articolo 22 del Tuir, il legislatore è intervenuto nel modificare il terzo comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, riguardante le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

In particolare, la ritenuta d’acconto operata sulle provvigioni, si scomputa alternativamente:

  • dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenzapurché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale”;
  • dall’imposta relativa al periodo nel quale è stata operata.

Qualora la ritenuta sia operata “successivamente” alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Ad esempio, per le provvigioni di competenza dell’anno “solare” 2016:

  • le ritenute operate nel 2016 sono scomputabili dall’imposta relativa ai redditi del 2016 (modello Redditi 2017);
  • le ritenute operate nel 2017:
    • entro la data di presentazione della dichiarazione (30/09/2017), sono scomputabili dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2016 (modello Redditi 2017) o, in virtù della novella normativa, dall’imposta relativa ai redditi del 2017 (Redditi 2018);
    • dopo la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sono scomputabili dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2017 (modello Redditi 2018).

Appare utile ricordare, inoltre, che proprio gli agenti e i rappresentanti incontravano difficoltà operative e contabili con la precedente disciplina: le provvigioni del quarto trimestre dell’anno precedente venivano fatturate nel mese di gennaio dell’anno successivo. In tal caso, mentre l’importo delle provvigioni concorreva al reddito dell’anno precedente (criterio di competenza), le ritenute erano operate nell’anno successivo. Con le nuove regole, invece, si risolve all’origine tale problema.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti::

Unico 2017: Unico persone fisiche e società di capitali