12 Dicembre 2016

La nuova “geografia” della voluntary-bis

di Nicola Fasano
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Come avvenuto nella precedente edizione della voluntary, la regolarizzazione di capitali illecitamente detenuti in Paesi inclusi nelle black list del 4.5.1999 e del 21.11.2001, che siano divenuti collaborativi assicurando un effettivo scambio di informazioni, gode di una serie di benefici sintetizzabili nel blocco del raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni previsto sia ai fini delle imposte che del monitoraggio fiscale. Peraltro, l’elenco dei Paesi “black” divenuti virtuosi si amplia notevolmente rispetto alla VD 1.0.

Sotto questo aspetto, si deve rimarcare in primo luogo che il D.L. 193/2016 conferma il suddetto trattamento di favore per i Paesi che abbiano stipulato entro il 2 marzo 2015 accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni anche con riferimento a elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione e quella di entrata in vigore.

Come noto, si tratta di Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco con l’avvertenza che i primi due Paesi sono stati addirittura inclusi nel frattempo nella white list del 1996 (aggiornata con il D.M. del 9.8.2016) in virtù dell’effettiva entrata in vigore dell’accordo per lo scambio di informazioni (per quanto concerne la Svizzera l’entrata in vigore dell’accordo è avvenuta il 13 luglio 2016) o dell’oramai prossima entrata in vigore (per quanto concerne il Liechtenstein, la L. 208/2016 di ratifica dell’accordo è stata pubblicata a fine novembre in Gazzetta Ufficiale e si attende solo lo scambio degli strumenti di ratifica fra i due Paesi per l’effettiva entrata in vigore dell’accordo). Con Monaco, invece, la legge di ratifica dell’accordo non è stata ancora definitivamente varata è ciò ha comportato la mancata inclusione di tale Paese nella white list del 1996.

Ciò posto, resta da capire se per i capitali detenuti in Svizzera o Liechtenstein, al fine di massimizzare i benefici della VD, sia ancora necessario il rimpatrio o il rilascio del waiver, atteso che trattasi oramai di Paesi che per gli anni post voluntary (quelli dal 2016 in poi) assicurano lo scambio di informazioni.

Sul punto, in attesa della conferma interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, si deve ricordare che la circolare 31/E/2015, par. 4.1, ha chiarito, con riferimento alla VD 1.0, che il rimpatrio o il waiver non fosse necessario per quei Paesi divenuti collaborativi, come per esempio San Marino che assicurava per i periodi di imposta post voluntary lo scambio di informazioni. Lo stesso ragionamento, pertanto, dovrebbe potersi fare in costanza di VD 2.0 con riferimento a Svizzera e Liechtenstein (Paesi che però, a differenza di San Marino, risultano ancora “black list” in quanto inclusi nel D.M. del 1999).

D’altro canto il nuovo articolo 5-octies del D.L. 167/1990 (introdotto dall’articolo 7 D.L. 193/2016) estende il regime di vantaggio dei Paesi “black list con accordo anche in relazione ai capitali detenuti in Paesi con cui alla data del 24 ottobre 2016 (giorno di entrata in vigore della disposizione) siano entrati effettivamente in vigore accordi finalizzati allo scambio di informazioni (sulla base dell’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni conforme al Modello Ocse o sulla base di specifico accordo per lo scambio c.d. “TIEA”). Non è sufficiente pertanto la mera sottoscrizione dell’accordo, ma è necessario che l’accordo sia effettivamente entrato in vigore.

Ne consegue che godono del regime premiale quei Paesi come Hong Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Guernsey, Gibilterra, Isola di Man e Jersey che rientrano ora tra i Paesi collaborativi di cui al D.M. del 1996 e rispetto ai quali non dovrebbe esserci necessità di rimpatrio/waiver tenendo in considerazione di quanto a suo tempo chiarito dalla citata circolare 31/E/2015.

Resta fuori dal perimetro di vantaggio, allo stato attuale, Panama posto che la relativa Convenzione contro le doppie imposizioni è stata ratificata con la L. 208/2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine novembre) ma non è ancora effettivamente entrata in vigore mancando lo scambio degli strumenti di ratifica fra i due Paesi; manca dunque la condizione dell’effettiva entrata in vigore dell’accordo entro il 24 ottobre 2016.

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