21 Febbraio 2024

La nuova Ivafe paradisiaca nella recente circolare n. 3/E/2024

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il punto 2 della circolare n. 3/E/2024 affronta il tema della applicazione dell’Ivafe maggiorata per gli investimenti finanziari detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.

L’articolo 1, comma 91, lettera b), L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha elevato al 4 per mille annuo l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (Ivafe) di cui all’articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011, dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In sostanza, l’imposta viene raddoppiata in quanto, generalmente, non è riconosciuto un credito a fronte della corrispondente imposta pagata all’estero, atteso che le convenzioni stipulate dall’Italia prevedono la tassazione esclusiva nel Paese di residenza, ossia in Italia.

La circolare n. 28/E/2012, al riguardo, precisa che “Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero. In tali casi, per queste ultime può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali”.

In relazione alla individuazione dei paradisi fiscali, occorre fare riferimento agli Stati e ai territori individuati dal Decreto MEF 4.5.1999 (e successive modifiche), emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, Tuir.

La circolare n. 3/E/2024 ricorda che, per effetto delle modifiche apportate al Decreto MEF 4.5.1999 dal successivo Decreto MEF 20.7.2023, a partire dall’1.1.2024, la Svizzera è eliminata dall’elenco degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

È interessante rilevare come l’Agenzia, nonostante il dettato normativo relativo alle sanzioni per il monitoraggio fiscale, abbia ormai abbandonato il D.M. 21.11.2001. Il nuovo comma 20-bis, infatti, prevede che «l’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999».

La circolare ricorda che sono soggetti passivi dell’Ivafe le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, ai sensi dell’articolo 5 Tuir, residenti in Italia.

L’Agenzia osserva, inoltre, che si tratta dei medesimi soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, a norma dell’articolo 4, comma 1, D.L. 167/1990, mediante la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.

L’incremento, tuttavia, non riguarda i conti correnti per i quali l’Ivafe viene confermata nella misura di 34 euro. Il conto corrente, infatti, non è annoverato tra i prodotti finanziari. Coerentemente, la circolare n. 3/E/2024 precisa che “A decorrere dal 2024 l’aliquota da applicare sul valore dei prodotti finanziari per calcolare l’Ivafe dovuta è, pertanto, stabilita nella misura del 4 per mille annuo, solo se tali prodotti sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato; in caso contrario, continua ad applicarsi la misura ordinaria del 2 per mille annuo”.

L’incremento, inoltre, non ha ad oggetto l’imposta sulle criptoattività in quanto, pur rientrando nel comma 18, ha una denominazione diversa (imposta sulle criptoattività) e le criptoattività non sono tecnicamente dei prodotti finanziari. Inoltre, per gli stessi non è possibile identificarne un “luogo fisico di detenzione”.