22 Novembre 2022

La nuova liquidazione controllata del sovraindebitato

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, nel testo entrato in vigore il 15 luglio scorso, tratta la liquidazione controllata del sovraindebitato nel capo IX del titolo V, relativo alla liquidazione giudiziale, negli articoli da 268 a 277.

Sono diverse le novità che entrano in vigore con il codice della crisi, rispetto alla disciplina contenuta nella L. 3/2012 agli articoli 14-ter e seguenti.

In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 268 prevede che, quando il debitore si trovi in stato di insolvenza, la domanda possa essere presentata anche da un creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali.

La novità non è di poco conto, sebbene sia stata circoscritta all’ipotesi in cui il debitore si trovi in stato di insolvenza.

È inoltre stato previsto un limite nell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, al di sotto del quale non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata: trattasi di euro 50.000 (originariamente l’importo era stato fissato in euro 20.000).

Tale importo è soggetto ad aggiornamento periodico.

Nel caso in cui sia un creditore a proporre domanda per l’avvio della liquidazione controllata, se il debitore è una persona fisica, non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta dello stesso debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

All’attestazione sono allegati i documenti di cui all’articolo 283, comma 3 CCII, previsti nel caso dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

La ratio di tale previsione è chiara: è la medesima che giustifica la previsione dell’articolo 209 CCII, nei casi di insufficiente realizzo nella liquidazione giudiziale.

Si vogliono evitare costi inutili per la collettività, derivanti dall’apertura di una procedura concorsuale, nel caso in cui sia già chiaro che essa non potrebbe portare al creditore nessun vantaggio.

L’articolo 270, che disciplina l’apertura della liquidazione controllata, prevede che la sentenza produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

È infine chiarito che alla liquidazione controllata di società con soci a responsabilità illimitata si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256 CCII.

La modifica apportata al comma 2 lett. b) dell’articolo 270, rispetto alla versione originaria, chiarisce che la nomina dell’OCC quale liquidatore è possibile solo nel caso in cui tale organismo già esista e quindi solo nel caso in cui la domanda sia proposta dal debitore.

Per quanto riguarda il procedimento di formazione del passivo, l’articolo 273, comma 7, ammette la possibilità, non contemplata nell’articolo 14-ocites L. 3/2012, di presentazione di domande tardive, purché non sia decorso il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo 273, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte operazioni di ripartizioni dell’attivo della liquidazione.

È inoltre necessario che l’istante dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che lo stesso trasmetta la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6.

Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché́ l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda.

L’esecuzione del programma di liquidazione di cui all’articolo 275 CCII rispecchia in parte la disciplina prevista nell’articolo 14-novies L. 3/2012.

Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

Terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.

Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento.

Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni.

In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che ne autorizza l’esecuzione.
La procedura si chiude con decreto, nei casi previsti dall’articolo 233 CCII in ipotesi di liquidazione giudiziale, se compatibili.