La nuova procedura di sottoscrizione dei pvc
di Gianfranco AnticoL’articolo 60-ter, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, con una affermazione di principio, al comma 1, prevede che tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 68/2005, anche in deroga all’articolo 149-bis, c.p.c., e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’ articolo 6-ter del codice di cui al D.Lgs. 82/2005;
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’ articolo 6-bis del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all’ articolo 6-quater del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, ovvero nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 al domicilio digitale professionale risultante dall’Indice di cui all’articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all’unico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale.
In questo contesto, in forza di quanto disposto dall’articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 372380/2024 ha disciplinato la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di verifica, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente.
In particolare, i processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale. Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa.
Se il contribuente è in possesso di firma digitale il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo (e-mail) all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente (e-mail), o del suo delegato. Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo. Al momento della ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, i verificatori provvedono ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso. Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, viene, quindi, protocollato e trasmesso al domicilio digitale del contribuente iscritto negli elenchi pubblici, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – di seguito CAD). In alternativa, il contribuente sprovvisto di indirizzo PEC può chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato. Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, i verbalizzanti procedono mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica, munita del contrassegno elettronico, previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, CAD.
Se invece il contribuente non è in possesso di firma digitale, il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario. A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità, come previsto dalle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), e apponendo la firma digitale. Il documento così formato costituisce l’originale informatico, che completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, viene sempre protocollato e dopo consegnato al contribuente, o al suo delegato, con contrassegno elettronico, apposto ai sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, CAD.
Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, i funzionari incaricati ne danno evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi, e possono comunque procedere alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna dello stesso. Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna del processo verbale nelle proprie mani, i verificatori procedono all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC al domicilio digitale iscritto negli elenchi pubblici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, CAD.