La nuova rateazione dei debiti fiscali dopo il Decreto del Fare
di Andrea CarinciLa rateazione del debito si conferma lo strumento principale di azione per Equitalia. La riscossione coattiva del credito nella forma tradizionale della riscossione esattoriale, di cui al D.P.R. n.602/1973, appare invero sempre più recessiva, soppiantata da soluzioni alternative incentrate, anche a questi fini, sull’adempimento spontaneo del contribuente. Tutto ciò, al di là di dichiarazioni propagandistiche sul “volto umano” di Equitalia, per la presa d’atto che la riscossione del credito risulta più efficace se conseguita con la collaborazione (pur “forzata”) del contribuente in luogo dell’esperimento degli ordinari poteri esecutivi (pignoramenti).
Su queste premesse diviene agevole leggere le più recenti modifiche intervenute sul tema ad opera del c.d. Decreto del Fare (D.L. n.69/2013). Modifiche che si muovono lungo due direttrici, diverse ma convergenti nel senso sopra esposto.
Da una parte, vengono in considerazione i nuovi limiti introdotti all’azione esecutiva di Equitalia:
- impignorabilità della prima casa (art. 76, co.1, lett.a) e dei c.d. “beni essenziali” (co. 1, lett. a-bis);
- limitazioni alla pignorabilità dei beni strumentali (art. 62);
- innalzamento della soglia per l’espropriazione mobiliare a 120.000 euro nonché generalizzazione dell’obbligo di previa iscrizione dell’ipoteca, con decorso di sei mesi, per procedere all’espropriazione immobiliare (art.76, co.1, lett.b);
- allungamento del termine per l’ordine di pagamento rivolto al terzo (art. 72-bis).
Limiti, tutti questi, chiaramente intesi a ridimensionare i poteri dell’Agente della riscossione, tradizionalmente ispirati alla massima invasività e celerità, e che trovano una giustificazione nella scelta di rendere il ricorso alla procedura esecutiva un’estrema ratio, come del resto confermato dall’altro filone di modifiche portate dal Decreto del Fare in tema di dilazione dei pagamenti.
A tale riguardo, va subito ricordato che Equitalia si era già mossa in autonomia, innalzando da 20.000 a 50.000 euro il limite sotto il quale la concessione della rateazione è concessa dietro semplice richiesta motivata, senza alcuna particolare attestazione/documentazione da produrre (si veda il Comunicato dell’8 maggio 2013). Con il Decreto del Fare, tuttavia, è stato in parte riscritto l’art.19 del D.P.R. n.602/1973, che disciplina la dilazione delle somme iscritte a ruolo (nonché, per effetto del rinvio operato dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, anche di quelle richieste con accertamento esecutivo), introducendo una nuova ipotesi di rateazione nonché, al contempo, allentando il rigore per il caso di inadempimento al pagamento rateale.
Ai sensi dell’art. 19, il contribuente, che si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà economica può richiedere all’Agente della riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili (co.1), prorogabili di ulteriori 72 mesi “in caso di comprovato peggioramento della situazione” (co. 1-bis). Le rate possono essere, oltre che di importo fisso, anche variabile di ammontare crescente per ciascun anno.
Ebbene, accanto alla rateazione ordinaria, al nuovo comma 1-quinquies è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di rateazione, contemplando la possibilità di aumentare fino a 120 rate mensili (10 anni) il periodo di dilazione del pagamento. Conditio sine qua non per la concessione del beneficio di cui al comma in questione è che il debitore si trovi “per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà”. Sono due i requisiti che debbono sussistere congiuntamente per realizzare un simile presupposto: un’accertata impossibilità per il contribuente di procedere alla rateazione secondo le modalità ordinarie (pagamento dilazionato lungo il corso di 6 anni, con eventuale proroga di altri sei); una prognosi positiva circa la solvibilità del contribuente in relazione al nuovo piano di rateazione.
Si tratta, preme sottolineare, di un regime di proroga di una rateazione già concessa, che deve pertanto essere stata accordata secondo le ordinarie.
L’altra novità apportata dal Decreto del Fare al tema della rateazione attiene poi alla decadenza. Se prima del D.L. n.69/2013 questa conseguiva al mancato pagamento di due sole rate consecutive, per effetto della novella la decadenza dalla rateazione interviene solo dopo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Nessuna modifica invece è stata portata agli effetti della decadenza: l’intero importo è iscritto a ruolo in un’unica soluzione, senza possibilità di ulteriore rateazione.
Infine, con nota del 1° luglio 2013, Equitalia ha anticipato l’implementazione retroattiva della nuova disciplina (sia in merito alla nuova rateazione sia con riguardo alle condizioni di decadenza) anche sulle procedure di riscossione già avviate, ossia ai piani di rateazione già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore della novella.
Tutto questo conferma il trend in atto, che fa della rateizzazione la soluzione preferita per l’assolvimento dei debiti tributari anche in seno all’esecuzione coattiva curata dall’Agente della riscossione, rispetto alle misure esecutive tradizionali, risultate nella pratica più laboriose, onerose ed anche di più incerto esito.