La nuova rateazione dei debiti: momento di decadenza e diritto del contribuente alla riammissione alla dilazione
di Cristoforo FlorioNel pezzo pubblicato ieri abbiamo analizzato la nuova possibilità introdotta dal legislatore con il D.L. 66/2014 di “riattivare” la rateazione dei debiti verso Equitalia per tutti i contribuenti che risultino decaduti alla data del 22 giugno 2013 da un precedente piano di dilazione dei ruoli.
Considerato che gli effetti della decadenza dal piano di rateazione dei ruoli possono essere particolarmente gravi, determinando l’intera riscuotibilità del debito, con eventuale adozione di misure cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati) e avvio delle attività espropriative, vale la pena soffermarsi a ragionare sul concetto di “decadenza”.
Sotto un profilo operativo, infatti, gli uffici locali di Equitalia hanno adottato – anche in passato – un atteggiamento di favor nei confronti del contribuente, mantenendo una sorta di soglia di tolleranza (sia nell’ambito dei piani “vecchi”, con decadenza a due rate consecutive, che in quelli “nuovi”, con decadenza a otto rate, anche non consecutive), provvedendo spesso a revocare il piano di dilazione concesso al contribuente ben oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Tale impostazione, indubbiamente lodevole sotto il profilo del rapporto contribuente-Fisco, rischia tuttavia di ingenerare conseguenze di non poco momento per l’accesso alla nuova rateazione di cui all’articolo 11 bis del D.L. n. 66/2014. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi del contribuente che abbia stipulato un piano di rateazione antecedentemente all’entrata in vigore del c.d. “Decreto del Fare”, con previsione di decadenza a due rate consecutive. Laddove questi sia incorso nel mancato pagamento di due rate successive entro il 22 giugno 2013, dovrebbe considerarsi – ai sensi di legge – decaduto e, pertanto, ammesso al nuovo piano di rateazione da richiedere entro il 31 luglio 2014. Tuttavia e in virtù dell’interpretazione fornita da Equitalia (vedi anche nota Equitalia del 1 ° luglio 2013), la situazione testè descritta viene spesso considerata dall’ente riscossore ancora in bonis, in alcuni casi in quanto è stato esteso al contribuente il trattamento di favore della decadenza a otto rate non consecutive (pur trattandosi di piano stipulato antecedentemente e ormai decaduto) e in altre ipotesi in quanto viene applicato il sopra richiamato meccanismo di tolleranza nei confronti del contribuente, con ciò determinando un disallineamento tra momento di decadenza dal piano e revoca dello stesso da parte dell’Agente della riscossione.
Sotto il profilo giuridico, i due concetti (decadenza e revoca) sono molto differenti. La decadenza dal piano di rateazione è infatti ex lege, scatta cioè automaticamente al verificarsi dei presupposti di legge a causa dell’inadempimento di obblighi da parte del contribuente, destinatario di un precedente atto amministrativo (la concessione del piano di rateazione). La revoca, invece, è un vero e proprio atto amministrativo di secondo grado con il quale la Pubblica Amministrazione provvede al ritiro dell’atto di primo grado, dopo aver esperito una valutazione di opportunità relativa al mutamento degli elementi rispetto al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo di rateazione (di primo grado).
La circostanza per cui l’Agente della riscossione attribuisce rilevanza alla revoca della rateazione, piuttosto che alla sua decadenza, non è confortata da alcuna disposizione di legge e trova riscontro – al momento – solo in circolari amministrative aventi valenza vincolante per il solo ente pubblico e non anche per il contribuente.
Peraltro, si evidenzia che anche la recente risoluzione n. 32/E del 19 marzo 2014 elaborata dall’Agenzia delle Entrate, ponendosi in disaccordo con l’interpretazione di Equitalia fornita con la richiamata nota del 1° luglio 2013, ha chiarito che le disposizioni del c.d. “Decreto del Fare” sulla decadenza a otto rate sono applicabili ai “vecchi” piani di rateazione ma sempre a condizione che gli stessi non siano già decaduti alla data del 22 giugno 2013. L’interpretazione fornita da Equitalia con la nota più volte citata, in base alla quale era stata prospettata la possibilità di consentire anche ai contribuenti ormai decaduti di poter beneficiare delle nuove disposizioni, non risulta invece sostenibile, in quanto non confortata da alcuna disposizione di rango normativo.
Pertanto, per il contribuente che voglia valutare l’accesso alla nuova rateazione in scadenza al 31 luglio 2014, sarà di estrema importanza verificare e individuare la data di decadenza dal piano, piuttosto che la data di revoca da parte dell’ente riscossore, considerato che – per l’accesso al beneficio –il Legislatore ha attribuito rilevanza esclusivamente alla prima e non alla seconda.