7 Dicembre 2015

La nuova rateazione delle somme iscritte a ruolo

di Alessandro Bonuzzi
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La disciplina relativa alla rateazione del versamento delle somme iscritte a ruolo contenuta nell’articolo 19 D.P.R. 602/1973 è stata di recente rimodulata dall’articolo 10 D.Lgs. 159/2015 attuativo della legge delega. In linea generale, le modifiche si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dallo scorso 22 ottobre, data di entrata in vigore del decreto delegato.

Il novellato articolo 19 individua ancora tre livelli temporali di rateazione:

  • la rateazione ordinaria, che prevede la ripartizione del pagamento in 72 rate mensili (comma 1);
  • la rateazione ordinaria “in proroga”, che consiste in un ulteriore periodo di dilazione fino a 72 mesi (comma 1-bis);
  • la rateazione straordinaria, che prevede l’aumento della dilazione di cui ai punti precedenti fino a 120 rate mensili (comma 1-quinquies).

La rateazione ordinaria dei debiti iscritti a ruolo è concessa dall’Agente della riscossione su richiesta del contribuente che dichiara di essere in una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

Si noti che, secondo la nuova formulazione della norma, essa è automatica se la somma dovuta è pari o inferiore a 50.000 euro; in questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente presenti l’istanza dichiarando la temporanea situazione di difficoltà.

Quando, invece, la somma iscritta a ruolo eccede i 50.000 euro la rateazione “può” essere concessa a condizione che il contribuente documenti la condizione di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”; è facoltà dell’Agente della riscossione concedere o meno la dilazione.

La proroga della rateazione ordinaria continua a essere subordinata alla circostanza che il contribuente – non decaduto – sia in grado di comprovare il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà. Sotto questo aspetto nulla à cambiato.

Rimane altresì ferma la possibilità per il debitore di chiedere che il piano di rateazione ordinario o in proroga preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno in luogo di rate costanti (comma 1-bis).

Il nuovo comma 1-quater stabilisce che, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l’Agente della riscossione può iscrivere il fermo, oltre che l’ipoteca come già avveniva, solo in caso di diniego o di decadenza dalla rateazione. Rimangono comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data in cui viene concessa la dilazione.

Il comma prevede, poi, il blocco di nuove azioni; infatti, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, ad esclusione delle somme aventi ad oggetto i pagamenti effettuati dalle P.A. – ex articolo 48-bis D.P.R. 602/1973 – per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive fino all’eventuale rigetto.

Inoltre, in caso di accoglimento della domanda, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, salvo che queste non siano in stato avanzato e, in particolare, “a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.

Si veda il seguente schema di sintesi.

 

Misure cautelari (fermo e ipoteca)

Misure esecutive*

 

Già iscritte

Nuove

Già avviate

Nuove

Dopo la presentazione dell’istanza

Rimangono

No

Proseguono

No

In caso di accoglimento dell’istanza

Rimangono

No

Proseguono

No

Dopo il pagamento della prima rata

Rimangono

No

Impossibilità di proseguire**

No

*Ad esclusione delle somme aventi ad oggetto i pagamenti effettuati dalle P.A. – ex articolo 48-bis D.P.R. 602/1973 – per le quali non può essere concessa la dilazione.

**“A condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.

 

Nulla di nuovo in materia di rateazione straordinaria a cui può accedere il debitore – in rateazione ordinaria o in proroga – che si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e, pertanto, a causa di ragioni che esulano dalla sua responsabilità.

Interessanti novità riguardano, invece, la disciplina della decadenza dalla rateazione contenuta nel comma 3. Il D.Lgs. 159/2015, per un verso, riduce da 8 a 5 il numero di rate insolute (anche non consecutive) che bastano a far decadere il debitore dal beneficio della dilazione, per l’altro, concede la possibilità al contribuente decaduto di riaccedere alla rateazione in qualsiasi momento a condizione che le rate scadute siano integralmente saldate, evitando così la ripresa delle azioni esecutive sospese.

Si rileva, poi, l’introduzione del comma 3-bis secondo cui, in presenza di un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, il debitore è “autorizzato” a sospendere i versamenti delle rate. Nel momento in cui la sospensione perde di efficacia, il debitore ha la possibilità

  • di richiedere di proseguire il pagamento secondo il piano originario versando le rate rimanenti, oppure
  • di richiedere di versare quanto dovuto in un numero maggiore di rate fino a un massimo di 72.

In deroga al termine di decorrenza generale, le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dallo scorso 22 ottobre nonché ai piani di rateazione in essere alla medesima data.

Da ultimo, si evidenzia l’introduzione – nel comma 4 – della possibilità di effettuare il pagamento delle somme rateizzate anche mediante addebito automatico delle somme sul conto corrente indicato dal debitore.