1 Dicembre 2015

La nuova rateazione dell’imposta di successione

di Leonardo Pietrobon
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L’imposta di successione, di cui al D.Lgs. n. 346/1990, si applica sulla singola quota di attivo ereditario trasferita all’erede o al singolo legato, ossia al singolo soggetto legatario individuato dal de cuius.

Sotto il profilo soggettivo, sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione gli eredi, che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da essi stessi e dai legatari ed i legatari seppur limitatamente al singolo legato ricevuto. Per soggetti solidalmente responsabili intendiamo che quando un erede si fa carico dell’intero pagamento dell’imposta avrà il potere di rifarsi esercitando il diritto di rivalsa nei confronti degli altri eredi che si sono resi inadempienti. Non solo, fino a quando uno degli eredi non ha esplicitamente rinunziato all’eredità sarà considerato dall’Amministrazione finanziaria come soggetto obbligato al pari degli altri al pagamento dell’imposta, pertanto, vi consiglio qualora non abbiate il desiderio di accettare l’eredità di manifestare il vostro atto di rinuncia.

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