1 Dicembre 2015

La nuova rateazione dell’imposta di successione

di Leonardo Pietrobon
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L’imposta di successione, di cui al D.Lgs. n. 346/1990, si applica sulla singola quota di attivo ereditario trasferita all’erede o al singolo legato, ossia al singolo soggetto legatario individuato dal de cuius.

Sotto il profilo soggettivo, sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione gli eredi, che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da essi stessi e dai legatari ed i legatari seppur limitatamente al singolo legato ricevuto. Per soggetti solidalmente responsabili intendiamo che quando un erede si fa carico dell’intero pagamento dell’imposta avrà il potere di rifarsi esercitando il diritto di rivalsa nei confronti degli altri eredi che si sono resi inadempienti. Non solo, fino a quando uno degli eredi non ha esplicitamente rinunziato all’eredità sarà considerato dall’Amministrazione finanziaria come soggetto obbligato al pari degli altri al pagamento dell’imposta, pertanto, vi consiglio qualora non abbiate il desiderio di accettare l’eredità di manifestare il vostro atto di rinuncia.

Dal punto di vista “procedurale” del pagamento dell’imposta di successione, si fa presente che secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 346/1990, la stessa può essere alternativamente versata in un’unica soluzione o in modo rateale.

Tra le novità in materia di riscossione introdotte ad opera del D.Lgs. n. 159/2015 (c.d. Decreto riscossione) meritano di essere ricordate anche le modifiche in ordine al sistema di rateazione delle imposte di successione. L’obiettivo del Legislatore anche con riferimento a tale tipologia di imposta è quello di rimodulare le sanzioni che si fondano sul principio di proporzionalità.

In particolare, il D.Lgs. n. 159/2015 si prefigge l’obiettivo (mediante sostituzione dell’intero articolo 38 D.Lgs. n. 346/1990) di uniformare le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell’imposta di successione alle altre modifiche normative riguardanti il controllo automatizzato ex articolo 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, quello formale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’accertamento con adesione (nuovi artt. 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997 e 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997).

L’articolo 7 D.Lgs. n. 159/2015 mantiene parte dell’impianto normativo già conosciuto in tema di imposta di successione (articolo 38 D.Lgs. n. 346/1990), ossia quel regime che prevede la possibilità di applicare almeno il 20% dell’imposta nel termine di 60 giorni e di procedere con il pagamento della somma residua in modo rateale a partire dalla data di apertura della successione. È proprio con riferimento al pagamento dilazionato che il Legislatore è intervenuto, prevedendo che:

  • il debito residuo possa essere dilazionato in otto rate trimestrali, con scadenza all’ultimo giorno di ciascun trimestre (al pari delle rateazioni tradizionali di cui sopra);
  • per importi superiori ad € 20.000,00 è possibile pagare in dodici rate trimestrali;
  • la rateazione non è comunque consentita per debiti d’imposta inferiori a € 1.000.

La medesima disposizione normativa, prevede l’applicazione degli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta liquidata. Inoltre, le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.  

Al pari degli altri pagamenti rateali, anche per il pagamento dell’imposta di successione risultano applicabili le “nuove” disposizioni di cui all’articolo 15-ter D.P.R. n. 602/1973. In particolare, si stabilisce che:

  1. il mancato pagamento del venti per cento dell’imposta liquidata entro i sessanta giorni o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con sanzioni e interessi, dedotto quanto già versato;
  2. è applicabile il c.d. lieve inadempimento, che evita la decadenza dalla rateazione nel caso di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000, nonché in caso di tardivo versamento della somma (pari al venti per cento) non superiore a 7 giorni. Gli effetti del lieve inadempimento si producono anche con riferimento al versamento in un’unica soluzione.

Inoltre, anche con riferimento all’imposta di successione si applicano i commi 4 e 5 del citato articolo 15-ter in tema di iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata e della relativa sanzione, nonché sulla possibilità per il contribuente di usufruire del ravvedimento operoso.

Infine, l’ulteriore novità, sempre in attuazione dei principi contenuti nella legge delega, è rappresentata dall’eliminazione del “vecchio” comma 3 dell’articolo 38 D.Lgs. n. 346/1990, che prevedeva che l’accesso alla rateazione fosse configurato come un provvedimento concessorio subordinato alla prestazione di garanzia. In altri termini, l’accesso alla dilazione, ora, non è più subordinato ad alcuna presentazione di garanzia.