La nuova rilevazione delle azioni proprie
di Viviana GrippoCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE in merito ai bilanci d’esercizio, consolidati e alle relazioni di alcune tipologie di imprese. Le disposizioni contenute nella citata direttiva sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016; ne consegue che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio di esercizio 2016.
Conseguentemente, l’Organismo italiano di contabilità ha iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili; lo scorso 4 luglio sono stati pubblicati, ai fini della consultazione, i principi n. 12 – Composizione e schemi di bilancio d’esercizio, n. 13 – Rimanenze e n. 28 – Patrimonio netto.
Come noto le novità principali contenute nel D.Lgs. 139/2015 riguardano, infatti, la modifica:
- dei principi di redazione del bilancio (articoli 2423 e 2423-bis cod. civ);
- degli schemi di bilancio (articoli 2424 e 2425 cod. civ.).
In merito allo stato patrimoniale si possono evidenziare, per quanto qui interessa, le modifiche in tema di azioni proprie. Queste non andranno più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante, ma costituiranno riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una specifica riserva di segno negativo.
Tale modifica non comporta il venir meno delle considerazioni in merito all’acquisto di azioni proprie già conosciute; restano infatti valide le disposizioni di cui all’articolo 2357 cod. civ. (e seguenti) secondo cui:
“La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona”.
In base alle nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2016 sarà necessario modificare anche le scritture contabili normalmente eseguite. All’atto dell’acquisto di azioni proprie occorrerà eseguire la seguente rilevazione:
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio a Banca c/c
La riserva negativa sarà allocata nella voce A del Patrimonio Netto al numero X.
Tuttavia, una apposita registrazione contabile dovrà essere eseguita anche con riferimento alla “riallocazione” delle azioni possedute al 31/12/2015.
Occorrerà stornare la relativa riserva e successivamente annullare le azioni proprie istituendo la riserva negativa.
Le scritture contabili saranno:
Riserva per azioni proprie a Riserva straordinaria
Riserva per azioni proprie in portafoglio a Azioni proprie
9 Settembre 2016 a 11:46
LE RITENUTE ENASARCO CHE REGISTRA L’AGENTE PERSONA FISICA, DOVE VANNO EVENTUALMENTE RECUPERATE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI?