La “Nuova Sabatini” invita le imprese a rinnovare i cespiti aziendali
di Alessandro PeriniOltre 8.000 imprese italiane hanno già richiesto dal 31 marzo 2014 ad oggi il finanziamento per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali (c.d. “Nuova Sabatini”). Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto che sia correlata all’erogazione del finanziamento la concessione di un contributo in conto interessi calcolati al tasso del 2,75%.
E’ stato costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un plafond di risorse, fino ad un massimo di 2,5 miliardi di euro (incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi di euro) che le banche e gli intermediari finanziari possono utilizzare per concedere alle piccole e medie imprese, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra € 20.000 ed € 2.000.000 a fronte degli investimenti in beni strumentali nuovi. Vi è, inoltre, la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese fino alla misura massima dell’80% del finanziamento richiesto, con priorità di accesso.
L’investimento è obbligatoriamente da avviare in data successiva a quella di presentazione dell’istanza (via PEC) alla banca o all’intermediario finanziario. La compilazione del modello di richiesta del beneficio necessita la preventiva suddivisione delle tipologie di beni strumentali nuovi di fabbrica che l’impresa beneficiaria vuole acquisire, al fine di individuare l’ammontare complessivo dell’investimento, al netto dell’Iva che sarà addebitata in fattura da parte dei fornitori (che non è finanziabile).
L’investimento può essere finanziato mediante un contratto di finanziamento bancario ovvero mediante un contratto di leasing: la durata massima del contratto è pari a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione. La scelta della tipologia del finanziamento incide sulla modalità di deduzione fiscale del costo sostenuto per l’investimento. Il beneficio è vincolato al fatto che i beni strumentali non siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento.
Nel caso di acquisto in proprietà dei beni strumentali correlato alla stipula di un contratto di finanziamento bancario l’investimento deve essere capitalizzato e figurare nell’attivo patrimoniale per almeno 3 anni. La scelta di effettuare l’investimento mediante un contratto di leasing, che prevede l’iscrizione del bene strumentale nell’attivo dello stato patrimoniale solo all’esercizio del riscatto del bene, consentirà una deduzione fiscale del costo dell’investimento in un periodo di tempo dimezzato rispetto all’acquisizione in proprietà. In tal caso, è obbligatorio che l’impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
Nella compilazione della domanda di finanziamento va dichiarato se l’impresa beneficia di agevolazioni sui beni oggetto di futuro investimento (che può essere avviato solo dopo l’invio della PEC all’istituto di credito prescelto) in regime de minimis o di altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici.
L’impresa dovrà obbligatoriamente dichiarare l’avvenuta ultimazione dell’investimento entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dello stesso, sottoscrivendo l’apposito modulo mediante la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e del Presidente del Collegio sindacale (o in mancanza di quest’ultimo, di un Revisore legale iscritto al relativo registro). Tale dichiarazione conterrà gli estremi identificativi delle fatture dei fornitori ovvero gli estremi del verbale di consegna del bene strumentale per i beni acquisiti in leasing.
Una volta ottenuto il finanziamento, concluso l’investimento e saldati i fornitori dei beni strumentali nuovi di fabbrica oggetto dell’agevolazione, è opportuno richiedere l’erogazione della prima quota del contributo in conto interessi.
Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% annuo. Il contributo in conto interessi può non coprire per intero il costo della provvista erogata dalla banca/intermediario finanziario, che deliberano il finanziamento anche sulla base del merito creditizio dell’impresa beneficiaria. E’ disponibile un foglio di calcolo sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico che consente di determinare l’importo del contributo in conto interessi una volta determinato l’ammontare del finanziamento. L’erogazione del contributo è subordinata al regolare rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento o della corretta corresponsione dei canoni di leasing.