La nuova scissione mediante scorporo
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365A far data dal 3 luglio 2023, per effetto dell’articolo 51 D.Lgs. 19/2023, il nostro ordinamento societario si arricchisce con una nuova operazione straordinaria inserita nell’articolo 2506.1 cod. civ., denominata “scissione mediante scorporo”.
In buona sostanza è una normale operazione di scissione, quindi con applicazione delle regole procedurali delle ordinarie scissioni, nella quale emerge una peculiarità e cioè che il trasferimento della quota di patrimonio netto che viene attribuito alla beneficiaria non comporta l’attribuzione delle sue partecipazioni ai soci della scissa, bensì la partecipazione viene iscritta direttamente nell’attivo della scissa, che continua l’attività.
L’analogia con l’operazione di conferimento di azienda risulta a questo punto molto evidente, fatto salvo che la procedura per portare a termine la scissione scorporo è decisamente più articolata rispetto a ciò che dovrebbe porsi in essere per eseguire il conferimento di azienda.
Quest’ultima è operazione che, salvo particolari previsioni statutarie, e salvo che con essa non venga sostanzialmente modificato l’oggetto sociale (da società operativa ad holding, ad esempio), potrebbe essere compiuta semplicemente dall’organo di governance della società come atto di gestione.
Le considerazioni sotto il profilo civilistico potrebbero essere molte, specie mettendo a confronto la scissione scorporo con la scissione ordinaria ed il conferimento in società, però non vi è dubbio che un maggiore livello di interesse è rappresentato dall’ambito fiscale.
La scissione scorporo è una operazione fiscalmente neutrale
L’operazione di scissione scorporo resta a tutti gli effetti una scissione, e quindi non vi sono motivi per ritenere non applicabile il disposto dell’articolo 173 Tuir.
Tuttavia, in merito a questo tema vanno fatte alcune considerazioni sulle quali ovviamente l’Agenzia delle Entrate sarà chiamata ad esprimere un parere.
Il primo tema riguarda il carattere di neutralità della scissione che è chiaramente affermato dall’articolo 173, comma 1 del Tuir, e, a parere di chi scrive, non può che trattarsi di una peculiarità applicabile anche alla scissione scorporo.
Con un’ulteriore osservazione: la neutralità della scissione non è affatto condizionata dalla circostanza che oggetto del trasferimento da scissa a beneficiaria sia un intero ramo di azienda, bensì essa è applicabile anche quando vengono trasferiti singoli beni.
Il tutto è implicitamente confermato dal comma 15 bis del citato articolo 173 che stabilisce la possibilità di eseguire il riallineamento tra minor valore fiscale e maggior valore civilistico con imposta sostitutiva (dal 12% al 16%) solo nel caso in cui venga trasferito un ramo di azienda, essendo richiamate le condizioni di cui all’articolo 176 Tuir.
Quindi la neutralità, regime di base della scissione, è facoltativamente derogabile, con effetto esclusivamente riconosciuto in capo alla beneficiaria; trasferendo una azienda, viceversa il regime applicabile è la piena neutralità.
Questo passaggio non è di poco conto poiché si presenta una alternativa al conferimento di beni (operazione non neutrale fiscalmente) con una operazione societaria che ottiene i medesimi effetti del conferimento, posto che la partecipazione che rappresenta il bene trasferito resta iscritta in capo alla scissa.
Pensiamo alla tipica operazione in cui un certo ramo immobiliare, in relazione al quale risulti difficile ipotizzare che esista “attorno ad esso” un ramo di azienda, dovrebbe essere trasferito ad altra società sempre facente riferimento alla medesima proprietà.
Con il conferimento si rischierebbe la contestazione di operazione non neutrale, data l’insufficienza del mero ramo immobiliare a configurare una azienda, mentre con la scissione otterremo il risultato di trasferire il bene ad altra società in forma neutrale assegnando la partecipazione alla società scissa.
Certo poi andrebbe valutata attentamente la problematica di una eventuale cessione di quella quota alla luce della norma antiabuso di cui all’articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente. Ma se ci si limita a configurare lo spostamento dell’asset, a parere di chi scrive, non vi sono dubbi che l’operazione si configura come neutrale dal punto di vista fiscale.
In dottrina, sul punto, vi è chi ha posto qualche dubbio sul fatto che la scissione scorporo possa essere considerata operazione non neutrale, bensì realizzativa, con conseguente regime fiscale di rilevanza delle plusvalenze eventualmente conseguite, ma non si vede come si possa pervenire a tale risultato, essendo confermato, per la scissione scorporo, l’impianto normativo della scissione ordinaria che è a tutti gli effetti una operazione di successione universale.
Analogia fiscale scissione scorporo/conferimento di azienda
Altra questione è verificare se si manifestano le condizioni per applicare due norme tipiche del conferimento di azienda inserite nel comma 4 del citato articolo 176 Tuir.
In primo luogo il fatto che, laddove oggetto del trasferimento sia una azienda, essa si consideri detenuta dalla società avente causa beneficiaria a far data dallo stesso momento dal quale era stata detenuta dal soggetto dante causa, scissa.
L’applicazione della norma nel passato poteva essere sostenuta sulla scorta del principio di neutralità e successione universale della scissione, sancito dall’articolo 173, comma 4, Tuir e tali aspetti, come sopra si ricordava, sono presenti anche nella scissione scorporo.
Peraltro, se il riconoscimento della anzianità di detenzione dell’azienda è attestato in una operazione di conferimento di azienda, per la quale si discute se prevalga la natura riorganizzativa ovvero quella realizzativa, non dovrebbero esservi dubbi sulla operazione di scissione scorporo nella quale il tema della successione universale della società beneficiaria rispetto alle posizioni della società scissa appare difficilmente contestabile.
In secondo passaggio del citato articolo 176, comma 4 attiene alla anzianità di detenzione della partecipazione che la società conferente riceve in cambio del conferimento di azienda.
Con tale norma si assicura alla società conferente la possibilità di cedere la partecipazione con un più che probabile soddisfacimento dell’holding period in ambito pex.
Ebbene, per i medesimi motivi sopra citati, e nel solo caso in cui la scissione scorporo abbia come oggetto una azienda o un ramo di azienda, non sembrano sussistere validi motivi per discriminare la scissione scorporo rispetto al conferimento.
Sul tema una recente dottrina (circolare Assonime 14/2023, par. 1) sostiene che il cosiddetto holding period venga maturato a prescindere dal fatto che il trasferimento sia di singolo bene o di azienda, mentre le cose cambierebbero sulla questione della iscrizione della partecipazione quale immobilizzazione finanziaria: in tal caso se fosse trasferito il singolo bene, la partecipazione erediterebbe l’iscrizione dello stesso bene.
In definitiva, posto che la scissione scorporo si presenta come una ordinaria scissione e come tale essa avviene in regime di neutralità, sia che abbia come oggetto un singolo bene, sia che abbia come oggetto un ramo d’azienda, lo scenario cambia quando si voglia ipotizzare:
- il riallineamento con imposta sostitutiva in capo alla beneficiaria,
- l’ottenimento dell’anzianità della azienda trasferita in capo alla beneficiaria,
- l’ottenimento dell’anzianità della azienda in capo alla partecipazione iscritta nella scissa.
Per i tre aspetti sopra indicati serve, a parere di chi scrive, che oggetto del trasferimento sia una azienda, oltre al fatto che, laddove il trasferimento fosse funzionale alla successiva cessione di partecipazioni, allora la difesa dall’ambito di cui all’articolo 10 bis dello statuto del Contribuente appare certamente più agevole se oggetto non sia, meramente, il singolo bene.