La Onlus beneficiaria di contributi statali opera con chiunque
di Carmen MusuracaGuido MartinelliIl perseguimento di finalità di solidarietà sociale da parte di una Onlus operante nel settore della promozione della cultura e dell’arte è presunto ex lege oltre che considerato “inerente” alle attività statutarie realizzate qualora questa sia beneficiaria di contributi da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
È quanto ha statuito la sentenza n. 5204/01/15 del 1 giugno 2015 pronunciata della Commissione Tributaria Regionale di Napoli rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che annullava gli avvisi di accertamento notificati ad una Onlus operante nel settore della promozione della cultura e dell’arte e attraverso cui l’amministrazione disconosceva il diritto dell’associazione a godere dei benefici derivanti dallo status acquisito per presunta violazione dell’obbligo di svolgere attività nei confronti esclusivamente di soggetti in condizioni di svantaggio sociale come espressamente richiesto dal D.Lgs. n. 460/97 in materia di Onlus.
L’accertamento di disconoscimento della natura e delle agevolazioni riservate alle Onlus con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte, nasceva, infatti, dal convincimento dei funzionari delle entrate che l’associazione accertata avesse di fatto violato il vincolo di necessario perseguimento di finalità di solidarietà sociale espressamente previsto a fini costitutivi dall’art. 10, D.Lgs. n. 460/97, in quanto la stessa organizzava in via prevalente manifestazioni di rilevante successo aperte alla partecipazione di un vasto pubblico e non riservate in favore di soggetti rientranti nelle categorie di svantaggio definite per legge.
Gli accertatori contestavano, inoltre, l’avvenuta violazione del requisito di democraticità del rapporto associativo in ragione del fatto che la figura del presidente dell’associazione era stata ricoperta dal medesimo soggetto dal 1996 al 2005, e a lui era poi succeduto il figlio, rappresentando questa alternanza tra persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, la dimostrazione emblematica di una gestione non improntata ai principio di trasparenza e democraticità.
L’associazione e i membri dell’organo amministrativo impugnavano tempestivamente gli avvisi di accertamento segnalando che, in diretta attuazione del disposto di cui al comma 4 dell’art. 10, D.Lgs. n. 460/97, a prescindere dalle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato; essendo stata l’associazione in questione destinataria di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ininterrottamente a fare data dal 2001, questa era legittimata ad operare nei confronti della collettività indistinta conservando a pieno titolo la qualifica e i benefici propri delle Onlus.
In merito alla contestata assenza di democraticità interna all’ente la ricorrente rilevava, invece, che la mera conferma del medesimo soggetto alla carica di presidente non può in alcun modo essere considera sintomatica delle violazioni presunte dall’Agenzia e ciò veniva confortato dalla presentazione di numerosi verbali di assemblee alle quali partecipavano con diritto di voto gli associati che avevano espresso il loro parere anche in relazione a importanti questioni gestorie come attestato dai verbali di assemblee straordinarie redatti per atto pubblico e presentati in sede istruttoria.
La Commissione Regionale, confermando e trascrivendo in parte stralci della sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell’operato dell’associazione, “che, in conformità alle previsioni dello statuto sociale era legittimata a godere della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale di favore anche nel caso in cui abbia promosso iniziative culturali e artistiche eventualmente in favore di un pubblico indiscriminato, dovendosi considerare presunte ex lege e inerenti alle finalità di solidarietà sociale le attività statutarie e ogni iniziativa che abbia ricevuto contributi economici dall’Amministrazione Centrale dello Stato.”
In merito, poi, alla contestazione di assenza di democraticità associativa la sentenza correttamente rileva che: “il principio di democraticità non può porsi con riguardo al risultato finale delle dinamiche interne, sfociate nella conferma o nella nomina dei medesimi vertici apicali, quanto con riferimento all’esistenza di regole e di principi generali nello statuto in grado di assicurare il corretto svolgimento della vita associativa. Non può quindi rilevare che la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione sia stata ricoperta dalla stessa persona, in quanto è decisivo effettuare una ricognizione o una approfondita analisi delle regole statutarie nella prospettiva di esaminare l’esistenza di norme di trasparenza e di metodi in grado di contrastare la creazione di situazioni di potere e/o oligarchiche”.
Pur confermando in toto le difese presentate dell’associazione in diretta attuazione delle norme, sia in primo che in secondo grado – oltre che in fase pre contenziosa, sede nella quale l’ufficio avrebbe potuto evitare un lungo e dispendioso processo -, riscontrata la complessità della materia oggetto di decisione, la Commissione ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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