La pacificazione fiscale nello sport
di Guido MartinelliIl capo primo del D.L. 119/2018 sulla c.d. “pace fiscale” contiene, all’articolo 7, alcune disposizioni specifiche per le società e associazioni sportive dilettantistiche.
In via preliminare va segnalato che il provvedimento, probabilmente opportuno alla luce del numeroso contenzioso in essere e degli innovativi criteri interpretativi adottati dalla Agenzia delle entrate nella sua circolare 18/E/2018, non si estende ai soggetti del terzo settore che, pertanto, potranno utilizzare le forme di “condono” previste per la restante generalità dei contribuenti.
Nascosto in un articolo dalla rubrica fuorviante (“regolarizzazione con versamento volontario di periodi di imposta precedenti”) questa sanatoria si rivolge ai soggetti sportivi regolarmente iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche e propone due tipologie di “sanatoria”, la dichiarazione integrativa speciale disciplinata per la generalità dei contribuenti dal successivo articolo 9 del medesimo decreto e la definizione agevolata delle lite pendenti, la cui fattispecie generale è indicata nel precedente articolo 6.
Nella prima ipotesi, entro il 31 maggio 2019, potranno essere corretti errori od omissioni, integrando le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell’iva e dei contributi previdenziali.
La possibilità appare interessante per quelle realtà sportive che si fossero trovate “spiazzate” dalle linee interpretative indicate nella citata circolare 18/E/2018, avendo ritenuto, ad esempio, come istituzionali proventi che “potrebbero” non esserlo alla luce delle nuove indicazioni: in tal caso potrebbero quindi essere dichiarati tali importi approfittando dell’opportunità offerta.
Più precisamente, si potranno integrare “tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile.
In questo caso si pagherà il 20% del maggiore imponibile emerso per le imposte sui redditi, un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 % e una aliquota media per l’Iva. Nei casi in cui non fosse possibile determinarla si applicherà l’aliquota ordinaria del 22 %.
Tale scelta non è scevra ancora di numerosi dubbi interpretativi legata ad esempio a cosa accada se con l’integrativa si superi il plafond per l’applicazione della L. 398/1991. Sul punto sarebbe importante una urgente presa di posizione da parte della Agenzia.
Il secondo comma dell’articolo 7 consente alle sportive la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e del contenzioso pendente con l’Agenzia delle entrate.
Vi rientrano gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre, data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non impugnati e ancora impugnabili. Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulla pace fiscale, oppure, se più ampio, entro il termine originariamente previsto per l’impugnazione del provvedimento.
In tal caso, rispetto alla restante parte dei contribuenti, le sportive godranno della possibilità di definire la controversia versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto, che andrà versata per intero, ed al cinque per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
Condizioni di maggior favore sono previste per le sportive anche nel caso in cui penda il giudizio relativo all’accertamento tributario.
Infatti in questa ipotesi, purché si sia in presenza di decisioni per le quali non si sia formato ancora il giudicato, le associazioni e società iscritte nel registro Coni dovranno versare:
- il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e interessi se non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado.
- il 10% del valore della lite e il 5 % di sanzioni e interessi nel caso in cui l’ultima decisione assunta (in Commissione tributaria provinciale o regionale) sia stata favorevole al contribuente
- il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e interessi in caso di soccombenza, invece, nell’ultimo giudizio, del sodalizio sportivo.
Le definizioni agevolate oggetto di esame è preclusa: “se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo di imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata”.
Non si fa cenno espresso all’imposta sul valore aggiunto. Ci si chiede, pertanto, se tale limite debba valere o meno anche per detta imposta che potrà comunque essere oggetto di definizione agevolata. E’ chiara una mancanza di coordinamento tra le norme.
In caso di superamento di detto limite, la norma consente comunque di avvalersi delle procedure previste dal decreto per la restante parte dei contribuenti.
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