23 Gennaio 2020

La partecipazione in società di persone esclude (non sempre) dal forfettario

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Anche per il periodo d’imposta 2020 non possono aderire al regime forfetario i soggetti che sono titolari di partecipazioni in società di persone (sussistono alcune limitazioni rispetto alla società semplice), associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, imprese familiari e aziende coniugali.

Diversamente da quanto previsto per le partecipazioni in Srl, il possesso della partecipazione in società di persone impedisce l’accesso al regime forfetario, indipendentemente dalla quota posseduta (che può essere quindi di minoranza o di maggioranza) e a prescindere dal tipo di attività svolta dal socio e dalla società.

Per accedere al regime forfetario, la persona fisica titolare della partecipazione deve dismettere la stessa nell’anno precedente a quello in cui intende applicare il regime, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di una nuova attività, ovvero un’attività già in essere (circolare AdE 9/E/2019).

In ragione delle modifiche introdotte dalla L. 145/2018, per il solo periodo d’imposta 2019, è stata riconosciuta, in via del tutto eccezionale, la possibilità di aderire al regime forfetario, anche in presenza di partecipazioni ancora possedute al 31 dicembre 2018, con l’obbligo però di cedere le stesse nel corso del 2019, pena l’esclusione dal regime agevolato a decorrere dal 2020.

Tale indicazione è stata peraltro confermata nella risposta ad interpello n. 181 del 04.06.2019, ove è stato affermato che la cessione di una partecipazione in una Snc avvenuta nel mese di gennaio 2019, con contestuale apertura di partita Iva individuale per lo svolgimento della medesima attività della società partecipata, non configura la causa ostativa qui in commento.

Come precisato dall’Amministrazione Finanziaria, le dismissioni delle partecipazioni, poste in essere con il solo fine di rimuovere la causa ostativa all’accesso al regime forfetario, non è considerata operazione censurabile ai fini dell’abuso del diritto, “trattandosi di comportamenti volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime” (circolare AdE 9/E/2019).

Si consideri inoltre che nella risposta ad interpello n. 114 del 23.04.2019 si è precisato che, ai fini della verifica della sussistenza della causa ostativa in esame, non rilevano le partecipazioni in società semplici, purché le stesse siano produttive di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o d’impresa. Conseguentemente, l’accesso al regime forfetario non è precluso al soggetto titolare di una partecipazione in una società semplice (agricola o immobiliare) che produce redditi di natura fondiaria.

Al contrario, con le risposte ad interpello n. 125 e 127 del 23.04.2019, è stato precisato che costituisce causa ostativa al regime forfetario il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo il possesso di tale partecipazioni espressamente escluso dalla disposizione normativa e non risultando in contrasto con la ratio legis.

Nell’ipotesi in cui il contribuente applichi il regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunga in corso d’anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, il contribuente avrà l’obbligo di dismettere la partecipazione ricevuta entro la fine dell’anno, per non fuoriuscire dal regime forfetario dall’anno successivo (circolare AdE 9/E/2019).

Infine, si segnala che con la risposta ad interpello n. 124 del 23.04.2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell’ipotesi in cui si perfezioni la trasformazione della società di persone partecipata in una società cooperativa a responsabilità limitata, la permanenza nel regime forfetario per l’anno successivo deve essere valutata sulla base dei presupposti della causa ostativa prevista in relazione alla detenzione di partecipazioni in Srl.

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Il regime forfettario