La “particolare” urgenza legittima l’accertamento ante tempus
di Angelo GinexL’emissione dell’avviso di accertamento ante tempus ne comporta la invalidità, a meno che la deroga non sia giustificata da particolare ragione di urgenza idonea a giustificare l’anticipazione della emissione del provvedimento, laddove “particolare” vuol dire che la ragione deve essere riferita specificamente al contribuente e al rapporto tributario in questione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19 aprile 2017, n. 9836.
La vicenda trae origine dalla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermava che l’avviso di accertamento da questa notificato alla società contribuente, benché emesso dopo 41 giorni dalla data dell’accesso presso la sede della società, era valido, in quanto esplicitava le ragioni di urgenza che ne avevano determinato la adozione, ravvisate nella imminente scadenza dei termini per l’accertamento.
Com’è noto, l’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 dispone testualmente che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza“.
Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato che la particolare ragione di urgenza deve essere riferita specificamente al contribuente e al rapporto tributario in questione, in modo da rimanere agganciata a specifici elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità nell’accertamento delle pretese fiscali.
Ne deriva, quindi, che le specifiche ragioni di urgenza non possono identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento, giacché è dovere dell’Amministrazione finanziaria attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
Altrimenti, osservano i Giudici di Piazza Cavour, “si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell’urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso; fermo restando che spetta all’ufficio l’onere di provare in giudizio la sussistenza della situazione urgente”.
Ciò posto, va da sé che non è legittimo addurre l’imminente scadenza dei termini per l’accertamento in modo formale (come nel caso di specie), avendo l’Amministrazione finanziaria l’onere di specificare e dimostrare, in conformità del principio di vicinanza del fatto da provare, che ciò non sia dipeso dalla sua incuria, negligenza o inefficienza, ma da specifiche ragioni che hanno impedito il tempestivo e ordinato svolgersi delle attività di controllo.
In virtù di ciò, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società.