La personalità giuridica per gli enti del terzo settore
di Guido MartinelliMarilisa RogolinoL’articolo 22 del codice del terzo settore prevede, per le associazioni e le fondazioni la possibilità, in deroga al D.P.R. 361/2000, di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro nazionale del terzo settore.
Il riconoscimento della personalità giuridica transita dall’iscrizione nel registro istituito presso le prefetture o dall’iscrizione nel registro istituito presso le regioni, ai sensi dell’articolo 1 e 7 D.P.R. 361/2000 sulla base del tipo di attività svolto dalla associazione, all’iscrizione per gli enti del terzo settore nel registro unico nazionale del terzo settore.
L’operatività del sistema di personificazione, e non solo, degli enti del terzo settore presuppone che sia istituito il registro ex articolo 45 CTS.
Il legislatore ha previsto un regime transitorio per governare il passaggio; nelle more dell’istituzione del registro medesimo, il requisito dell’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (articolo 101 CTS).
Superata la fase “intermedia“, scongiurato il pericolo di stabilizzazione delle norme transitorie, l’ente acquisterà la personalità giuridica con l’iscrizione al registro del terzo settore; l’iscrizione si configura come una forma di pubblicità costitutiva.
Il notaio che avrà ricevuto l’atto costitutivo richiederà l’iscrizione dell’ente all’esito del positivo controllo circa la sussistenza delle condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo; in caso contrario ne darà comunicazione ai fondatori o agli amministratori che potranno domandare direttamente l’iscrizione.
L’Ufficio procederà al controllo motivando il diniego o chiedendo l’integrazione della documentazione; il silenzio, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, è qualificato in senso negativo di diniego di iscrizione.
Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è indicato nella misura minima di euro 15.000,00 per le associazioni e ed euro 30.000,00 per le fondazioni. Se è costituito da beni diversi dal danaro il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Accadrà, pertanto, che gli enti del terzo settore potranno ottenere la personalità giuridica di diritto privato con metodo e requisiti identici su tutto il territorio nazionale, così non avverrà, invece, ad esempio, per le associazioni sportive che, per ottenere il riconoscimento, dovranno assoggettarsi alle differenti modalità, con particolare riferimento all’entità del patrimonio richiesto, previste dalle singole Regioni di residenza.
In caso di diminuzione di oltre un terzo del patrimonio minimo, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Si pone, in questo caso, il problema se e, in caso positivo, da quando, l’associazione riconosciuta, che abbia avuta l’indicata diminuzione patrimoniale, perda il beneficio della limitazione di responsabilità.
Il riferimento previsto dalla norma alla possibilità che l’assemblea deliberi “la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta” porta a ritenere che la perdita del riconoscimento si ha nel momento stesso in cui l’organo amministrativo acquista coscienza e conoscenza della perdita del requisito patrimoniale necessario per il riconoscimento.
Va ancora ricordato che questo riferimento al patrimonio sembra costringere tutti gli enti riconosciuti, indipendentemente dal volume d’affari in essere, a redigere puntualmente una situazione che consenta di tenere monitorato questo aspetto.
Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro secondo le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione dell’ente.
L’effetto più significativo del riconoscimento è l’esonero della responsabilità personale degli amministratori: per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio.